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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini, di cui all'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ivi
comprese quelle inerenti alla pubblicazione degli atti, relazioni ed
altri elaborati, al conferimento di incarichi di studio e di
accertamento tecnico, all'effettuazione di indagini ritenute
opportune ivi compresa l'audizione degli interessati, al pagamento di
gettoni di presenza, di indennita' e rimborsi per le missioni
effettuate dai suoi componenti e dal segretario all'interno o
all'estero, nonche' quelle per ospitare studiosi estranei al Comitato
stesso, per l'acquisto di pubblicazioni, attrezzature, prelievo
campioni e quant'altro occorrente per l'adempimento dei suoi compiti
istituzionali stabiliti dall'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e' autorizzata per
l'esercizio finanziario 1966 la spesa di lire 160 milioni e, per
ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1969, la spesa di lire 50
milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
A modifica del disposto del penultimo comma del decreto
ministeriale 7 gennaio 1964 (Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1964, n.
94), si stabilisce che ai componenti il Comitato, nonche' al
segretario di esso, e' dovuto un gettone di presenza di lire 5.000
per la partecipazione a ciascuna adunanza. Tali componenti sono
equiparati, agli effetti del trattamento di missione, ai funzionari
statali aventi la qualifica di ispettore generale: il presidente e il
vice presidente sono equiparati, a tali effetti, ai funzionari
statali con qualifica di direttore generale.
Ai componenti appartenenti all'Amministrazione dello Stato, in
servizio effettivo od a riposo spetta l'indennita' competente al
grado acquisito.
Al pagamento dei gettoni di presenza, indennita' ed altre spese
inerenti al funzionamento del Comitato durante l'anno 1965 e
nell'ulteriore periodo antecedente l'entrata in vigore della presente
legge si provvede a carico dello stanziamento previsto per
l'esercizio finanziario 1966 dal primo comma del presente articolo.