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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di lire 100 milioni quale contributo
straordinario per il periodo 10 luglio 1965-30 giugno 1966 a favore
dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati
palestinesi (U.N.R.W.A.).