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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le aliquote massime di tassazione dei vitelli sotto l'anno "a
capo", dei vitelli sotto l'anno "a peso vivo" e della carne di
vitello sotto l'anno macellata fresca, di cui all'articolo 95 del
testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e
successive modificazioni, sono stabilite al 7 per cento del valore.
Le aliquote massime di tassazione dei vitelli sopra l'anno "a
capo", dei vitelli sopra l'anno "a peso vivo" e della carne di
vitello sopra l'anno macellata fresca, di cui all'articolo 95 del
testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e
successive modificazioni, sono stabilite al 5 per cento del valore.