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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I posti di vigile permanente che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, siano disponibili nel ruolo di cui alla tabella
A, allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469, sono conferiti,
mediante concorso per titoli, ai vigili volontari in servizio
temporaneo al 1 gennaio 1966 che, alla data del bando di concorso,
abbiano gia' superato i limiti di eta' prescritti, per la ammissione
a concorsi per esami, dall'articolo 21 della legge suddetta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1966
SARAGAT
MORO - TAVIANI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE