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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte
relativa agli ufficiali del ruolo naviganti normale, e' modificata
come segue:
a) l'aliquota dei generali di divisione aerea non ancora valutati
da ammettere annualmente a valutazione e' fissata in 1/2;
b) negli anni 1966, 1967, 1968 e 1969 il numero dei tenenti
colonnelli da ammettere annualmente a valutazione e' fissato in 1/5
dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in
ruolo;
c) per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero delle promozioni
tabellari al grado di maggiore dei capitani e' fissato in 50 unita'
all'anno;
d) il numero dei capitani da ammettere annualmente a valutazione
e' fissato in 1/10 dei capitani non ancora valutati e di tutti i
subalterni in ruolo, salvo il disposto di cui all'articolo 8 della
legge 27 ottobre 1963, n. 1431.