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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito
dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e' elevato, per
le sovvenzioni da accordarsi per le ferrovie esercitate dalla
Societa' per le ferrovie complementari della Sardegna e dalla
Societa' per le strade ferrate sarde, sulla base delle valutazioni
contenute nel voto 26 novembre 1960, n. 188/A, della Commissione
istituita a norma dell'articolo 10 della legge predetta:
a) a lire 2.607.724 a chilometro, pari ad annue lire
2.178.109.000 per il periodo dal 1 luglio 1952 al 31 dicembre 1958;
b) a lire 3.377.719 a chilometro, pari ad annue lire
2.821.250.000 per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1963
data di ultimazione delle opere di ammodernamento.
La sovvenzione di cui alla lettera b) del presente articolo sara'
assoggettata alle revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2
agosto 1952, n. 1221, in relazione a quanto disposto dall'articolo 4
della legge 7 marzo 1955, n. 237.