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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle
Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si
applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di
previdenza diretto, indiretto e di riversibilita' per il personale
civile di ruolo, comprese quelle relative alle ritenute ed ai
contributi, nonche' le disposizioni sulla concessione dell'equo
indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica e sull'assunzione, a
carico dello Stato, delle spese di cura per ferite, lesioni o
infermita' dipendenti da causa di servizio.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa per le
Amministrazioni dello Stato l'obbligo della iscrizione dei
dipendenti, di cui al primo comma, alle assicurazioni sociali gestite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale od a fondi
sostitutivi delle assicurazioni medesime, salva l'iscrizione
all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e contro la
tubercolosi.
Si applica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e
successive modificazioni.
I predetti dipendenti, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, in sostituzione dei trattamenti previsti dal
primo comma, possono optare, entro un anno da tale data, per la
continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, od a fondi
sostitutivi di essa. In tale caso permane per le Amministrazioni
anche l'obbligo di provvedere alla continuazione della iscrizione del
suddetto personale alle assicurazioni contro la tubercolosi e la
disoccupazione, nonche' all'Ente nazionale per l'assistenza agli
orfani dei lavoratori italiani; la regolarizzazione delle posizioni
assicurative e' eseguita senza oneri per interessi di mora.