Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche
di Consiglieri regionali, Presidenti di Giunta provinciale, Assessori
provinciali di Provincia con piu' di 700.000 abitanti, Sindaci di
capoluogo di Provincia o di Comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti, Assessori di Comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti, Presidenti di Enti e di Aziende con Amministrazione
autonoma di Enti autonomi territoriali con piu' di 1000 dipendenti
sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non
sia prevista dai rispettivi ordinamenti.