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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata a favore della Societa' italiana per
l'Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.), con sede in Roma, la
concessione di un contributo di lire 25 milioni per l'anno
finanziario 1965, ad integrazione di quello stabilito fino al 30
giugno 1965 dalla legge 31 gennaio 1961, n. 50, e di lire 50 milioni
annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1966 al 1970.