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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008,
convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, e'
sostituito dal seguente:
"L'Opera nazionale maternita' e infanzia e' amministrata da un
Consiglio centrale composto dal presidente e dai seguenti membri:
a) il direttore generale dei servizi di medicina sociale del
Ministero della sanita';
b) il direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero
dell'interno;
c) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia,
designato dal Ministro per la grazia e giustizia;
d) un funzionario direttivo rappresentante del Ministero del
tesoro, designato dal Ministro per il tesoro;
e) un funzionario direttivo rappresentante del Ministero della
pubblica istruzione, designato dal Ministro per la pubblica
istruzione;
f) un funzionario direttivo rappresentante del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, designato dal Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale;
g) tre dottori in medicina e chirurgia, specialisti
rispettivamente in pediatria, ostetricia e ginecologia e in
neuro-psichiatria infantile, scelti dal Ministro per la sanita' su
terne proposte rispettivamente dalla Societa' italiana di pediatria,
dalla Societa' italiana di ostetricia e di ginecologia e dalla
Societa' italiana di psichiatria;
h) due esperti dei problemi di assistenza sociale;
i) tre sindaci designati dall'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia;
l) tre presidenti di amministrazione provinciale designati
dall'Unione delle province italiane;
m) un rappresentante dei dipendenti dell'ente scelto dal Ministro
per la sanita' su terna proposta dai sindacati dei dipendenti
dell'Opera;
n) un presidente di Federazione provinciale e un presidente di
Comitato di patronato scelti dal Ministro per la sanita' sentito il
presidente dell'Opera nazionale maternita' e infanzia;
Il Consiglio centrale elegge tra i suoi membri il vicepresidente.
Il presidente del Consiglio centrale e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanita'.
Dura in carica 5 anni e puo' essere confermato per altri 5 anni.
I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e
n) sono nominati con decreto del Ministro per la sanita', durano in
carica 5 anni e possono essere confermati per un altro quinquennio.
I membri e i rappresentanti chiamati a sostituire coloro i quali
cessano o decadono anzitempo rimangono in carica fino alla scadenza
della nomina delle persone sostituite.
Il direttore generale dell'Opera assiste alle riunioni del
Consiglio di amministrazione con funzioni di segretario.
In seno al Consiglio e' costituita una Giunta esecutiva composta
dal presidente, dal vicepresidente e dai membri di cui alle lettere
a) e b) e da tre membri eletti dal Consiglio tra i suoi componenti,
di cui uno scelto tra i componenti di cui alle lettere i) e l)".