Legge Ordinaria n. 1081 del 01/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1966 n. 320)
Modifiche al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, e successive modificazioni concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia (ONMI).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  2  del  regio  decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008,
convertito  con  modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, e'
sostituito dal seguente:
  "L'Opera  nazionale  maternita'  e  infanzia  e' amministrata da un
Consiglio centrale composto dal presidente e dai seguenti membri:
    a)  il  direttore  generale  dei  servizi di medicina sociale del
Ministero della sanita';
    b)  il  direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero
dell'interno;
    c)  un  rappresentante  del  Ministero  di  grazia  e  giustizia,
designato dal Ministro per la grazia e giustizia;
    d)  un  funzionario  direttivo  rappresentante  del Ministero del
tesoro, designato dal Ministro per il tesoro;
    e)  un  funzionario  direttivo rappresentante del Ministero della
pubblica   istruzione,   designato   dal  Ministro  per  la  pubblica
istruzione;
    f)  un  funzionario  direttivo  rappresentante  del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  designato dal Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale;
    g)   tre   dottori   in   medicina   e   chirurgia,   specialisti
rispettivamente   in   pediatria,   ostetricia  e  ginecologia  e  in
neuro-psichiatria  infantile,  scelti  dal Ministro per la sanita' su
terne  proposte rispettivamente dalla Societa' italiana di pediatria,
dalla  Societa'  italiana  di  ostetricia  e  di  ginecologia e dalla
Societa' italiana di psichiatria;
    h) due esperti dei problemi di assistenza sociale;
    i)  tre  sindaci designati dall'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia;
    l)   tre  presidenti  di  amministrazione  provinciale  designati
dall'Unione delle province italiane;
    m) un rappresentante dei dipendenti dell'ente scelto dal Ministro
per  la  sanita'  su  terna  proposta  dai  sindacati  dei dipendenti
dell'Opera;
    n)  un  presidente  di Federazione provinciale e un presidente di
Comitato  di  patronato scelti dal Ministro per la sanita' sentito il
presidente dell'Opera nazionale maternita' e infanzia;
  Il Consiglio centrale elegge tra i suoi membri il vicepresidente.
  Il  presidente  del  Consiglio centrale e' nominato con decreto del
Presidente  della Repubblica su proposta del Ministro per la sanita'.
Dura in carica 5 anni e puo' essere confermato per altri 5 anni.
  I  membri  di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e
n)  sono  nominati con decreto del Ministro per la sanita', durano in
carica 5 anni e possono essere confermati per un altro quinquennio.
  I  membri  e  i rappresentanti chiamati a sostituire coloro i quali
cessano  o  decadono anzitempo rimangono in carica fino alla scadenza
della nomina delle persone sostituite.
  Il   direttore   generale  dell'Opera  assiste  alle  riunioni  del
Consiglio di amministrazione con funzioni di segretario.
  In  seno  al  Consiglio e' costituita una Giunta esecutiva composta
dal  presidente,  dal vicepresidente e dai membri di cui alle lettere
a)  e  b) e da tre membri eletti dal Consiglio tra i suoi componenti,
di cui uno scelto tra i componenti di cui alle lettere i) e l)".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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