Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 5 della legge 7 dicembre 1959; n. 1083, e' abrogato e
sostituito dal seguente:
"La nomina in prova a vice ispettrice di polizia si consegue
mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare
coloro che posseggono i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) eta' non inferiore agli anni 21 e non superiore agli, anni 40.
Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di eta' previste da
leggi speciali;
3) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o
in scienze economiche o in medicina o in lettere e filosofia;
4) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima
reputazione;
5) idoneita' psico-fisica al servizio di istituto.
La nomina in prova ad assistente di polizia di terza classe si
consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono
partecipare coloro che siano in possesso del diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano i requisiti di cui
ai numeri 1), 4) e 5) del comma precedente ed abbiano una eta' non
inferiore agli anni 19 e non superiore agli anni 35. Non sono
applicabili le deroghe al limite massimo di eta' previste da leggi
speciali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - TAVIANI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE