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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno un
biennio negli istituti e scuole d'arte con lo incarico di direttore,
e che abbiano maturato almeno 7 anni di servizio scolastico
complessivo, riportando qualifiche non inferiori a "distinto", sono
ammessi a partecipare a un concorso per titoli ed esami, ad essi
riservato, per l'assunzione nel ruolo dei direttori degli istituti e
scuole predetti. Per i direttori incaricati ex combattenti, mutilati
o invalidi di guerra, orfani o vedove di guerra e assimilati, e per i
perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo richiesto
e' di anni cinque, di cui due di incarico di direzione.