Legge Ordinaria n. 1086 del 01/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1966 n. 320)
Riapertura del termine indicato nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in itinere.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  previsto dall'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963,
n.  15,  per  l'emanazione delle norme aventi forza di legge relative
alla  disciplina  dell'istituto  dello  infortunio  in  itinere, gia'
prorogato con la legge 11 marzo 1965, n. 158, e' fissato al 30 giugno
1967,  fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti
dallo stesso articolo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 dicembre 1966

                               SARAGAT

                                               MORO - Bosco - COLOMBO
                                                         - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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