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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine previsto dall'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963,
n. 15, per l'emanazione delle norme aventi forza di legge relative
alla disciplina dell'istituto dello infortunio in itinere, gia'
prorogato con la legge 11 marzo 1965, n. 158, e' fissato al 30 giugno
1967, fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti
dallo stesso articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - Bosco - COLOMBO
- PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE