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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 285, e' sostituito dal
seguente:
L'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n. 309, per la parte
relativa all'ampliamento ed al riadattamento del Palazzo di giustizia
di Napoli e' modificato, sostituendo alle parole "nonche'
all'ampliamento e riadattamento del Palazzo di giustizia di Napoli "
le seguenti:
" nonche' alla costruzione, nel limite di 6 miliardi di lire, del
nuovo Palazzo di giustizia di Napoli da realizzare sull'area che,
sentito il Consiglio dell'Ordine forense e le Autorita' giudiziarie
di Napoli, sara' delimitata dal Ministero dei lavori pubblici, di
intesa con il comune di Napoli".