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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I posti di capitano e di tenente in servizio permanente del
servizio sanitario (ruolo ufficiali medici) dell'Esercito, del corpo
sanitario (ruolo medici) della Marina e del Corpo sanitario (ruolo
ufficiali medici) dell'Aeronautica, stabiliti, rispettivamente, nelle
tabelle 1, 2 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni, sono resi cumulativi in unico organico per
ciascuna forza armata.
Sono resi parimenti cumulativi in unico organico i posti di
capitano e di tenente del ruolo degli ufficiali medici di polizia
stabiliti nella tabella n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n.
1366.
I tenenti frequentano dopo la nomina in servizio permanente un
corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale
conseguono la promozione a capitano con anzianita' assoluta
corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso
e con anzianita' relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria
stessa.
I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel
ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o
Corpo per completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo
non inferiore ad un mese.
I tenenti medici di polizia che non superino il corso applicativo
sono restituiti alla forza armata di provenienza e nei loro
confronti, ai fini del completamento degli obblighi di leva, si
applica la disposizione di cm al precedente comma.