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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fra le opere portuali, da finanziarsi con i fondi di cui all'art.
1, primo comma, della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, saranno
comprese per l'importo complessivo di lire 2.500.000.000 le seguenti
categorie di opere, relative al porto di Trieste:
a) ampliamento dell'area portuale in Riva Traiana e costruzione
di un edificio per servizi doganali, con nuovi varchi coperti ed
allargamento area stradale; costruzione di un piazzale di sosta e
smistamento di autocisterne e sistemazione della strada di accesso al
Punto franco olii minerali di San Saba; sistemazione del pontile
d'imbarco al Punto franco scalo legnami di Servola;
b) sistemazione impianti e servizi vari;
c) mezzi meccanici ed apparecchiature per sollevamento, trasporto
e manipolazione merci (gru semoventi e autogru, carrelli sollevatori,
trattori ed altri mezzi meccanici);
d) pontone galleggiante semovente, con gru della portata di 40
tonnellate.