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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono prorogate, fino al 31 dicembre 1967, le disposizioni previste
dalla legge 14 novembre 1962, n. 1619, modificata dalla legge 2
aprile 1964, n. 188, e dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n.
618, nonche' l'autorizzazione a concedere, anche per il 1967, il
contributo di cui all'articolo 3 della stessa legge 10 giugno 1965,
n. 618.
Per l'applicazione del precedente comma, e' autorizzata la spesa di
lire 1.000 milioni.