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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 sono
introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Stato di previsione dell'entrata:
Capitolo n. 1003. - Imposta sui redditi
di ricchezza mobile....................... L. 35.130.000.000
Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro:
Capitolo n. 3523 - Fondo occorrente per
far fronte ad oneri dipendenti da provve
dimenti legislativi in corso (elenco n.5). L. 35.130.000.000
Variazione che si apporta all'elenco n. 5, allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1966.
Partita che si integra:
Ministero della pubblica istruzione:
Interventi per lo sviluppo della scuola L. + milioni 35.130
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto, obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE