Legge Ordinaria n. 1121 del 23/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1966 n. 326)
Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 (1° provvedimento).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nel   bilancio   dello  Stato  per  l'anno  finanziario  1966  sono
introdotte le seguenti variazioni in aumento:

    Stato di previsione dell'entrata:
   Capitolo n. 1003. - Imposta sui redditi
di ricchezza mobile.......................        L.   35.130.000.000

    Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro:
   Capitolo n. 3523 - Fondo occorrente per
far  fronte ad oneri dipendenti da provve
dimenti legislativi in corso (elenco n.5).        L.   35.130.000.000

  Variazione  che  si apporta all'elenco n. 5, allegato allo stato di
previsione   della   spesa   del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1966.

  Partita che si integra:

    Ministero della pubblica istruzione:
   Interventi per lo sviluppo della scuola        L. + milioni 35.130

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto,  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1966

                               SARAGAT

                                          MORO - COLOMBO - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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