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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dal primo comma
dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1966, n. 453, e' prorogato al
30 giugno 1967 o alle successive scadenze consuetudinarie ricadenti
nel secondo semestre dell'anno 1967.
Fino alle date suddette continuano ad osservarsi le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, e di cui
all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395.