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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aumento del limite di lire 75 miliardi, stabilito nell'articolo
3 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con
modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, e' attribuito al
fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie
manifatturiere il ricavo di un ulteriore nominale importo massimo di
lire 30 miliardi di obbligazioni che l'Istituto mobiliare italiano e'
autorizzato ad emettere in una o piu' volte secondo le norme recate
dal ripetuto decreto-legge.