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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
PROMULGA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' attribuito un compenso di supercottimo al personale dei servizi
esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
indicato nella tabella A) annessa alla presente legge per remunerare
le maggiori e piu' impegnative prestazioni, non altrimenti
retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e
straordinario - anche con il sistema del cottimo - nei periodi
dell'eccezionale lavoro verificantesi in occasione delle feste
pasquali e di Natale-Capodanno ed il cui corrispettivo non possa
essere commisurato alla loro durata.
I criteri, le misure e le modalita' per l'attribuzione del compenso
previsto dal precedente comma sono stabiliti dal Ministro per le
poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di
amministrazione, previe intese con il Ministro per il tesoro.
Le misure individuali del suddetto compenso non possono superare,
in alcun caso, l'importo massimo dell'analogo compenso attribuito al
personale della medesima categoria di appartenenza nel corrispondente
periodo del 1965.
La spesa annua complessiva, contenuta nei limiti delle somme
erogate nel 1965 per l'attribuzione dello analogo compenso, sara'
iscritta in apposito capitolo.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 4.000 milioni per l'anno 1966 ed in lire 6.000
milioni per l'anno 1967, si provvede riducendo gli stanziamenti dei
sottonotati capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per lo
importo a fianco di ciascuno indicato:
Per l'anno finanziario 1966: capitolo n. 110 (1.000 milioni);
capitolo n. 117 (2.700 milioni) e capitolo n. 119 (300 milioni); per
l'anno finanziario 1967: capitolo n. 103 (1.300 milioni); capitolo n.
110 (2.000 milioni); capitolo n. 116 (200 milioni); capitolo n. 117
(800 milioni); capitolo numero 132 (200 milioni); capitolo n. 194
(500 milioni); capitolo n. 196 (200 milioni); capitolo n. 199 (100
milioni); capitolo n. 214 (100 milioni); capitolo n. 221 (350
milioni); capitolo n. 340 (200 milioni); capitolo numero 428 (50
milioni).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - SPAGNOLLI -
COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE