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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni
non penali alle quali si applica il condono
Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle
infrazioni previste dalle leggi in materia:
a) di imposte dirette, ordinarie e straordinarie,
subordinatamente alle condizioni di cui al successive articolo 2;
b) di tasse e imposte Indirette sugli affari, subordinatamente
alle condizioni di cui al successivo articolo 3;
c) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente
all'ottemperanza, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, degli adempimenti e delle formalita'
omesse.
Sono altresi' condonate:
d) fino al massimo di lire 200 mila le pene pecuniarie relative
alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte
di fabbricazione ed erariali di consumo subordinatamente alle
condizioni di cui al successivo articolo 4;
e) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata
dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito
nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori
che, nel termine di. 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti e degli
interessi di mora per ogni apparecchio di accensione illegittimamente
detenuto;
f) fino al massimo di lire 200 mila le pene pecuniarie relative
alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui
giochi di abilita' e sui concorsi pronostici, subordinatamente al
pagamento dei tributi evasi e all'ottemperanza degli adempimenti e
delle formalita' omesse, entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge;
g) fino al massimo di lire 200 mila le soprattasse relative alle
infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale
subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 5;
h) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste
dall'articolo 14 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148,
divenuto articolo 13 a seguito della conversione con modificazioni
nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, dall'articolo 29 del regio
decreto 29 marzo 1942, n. 239, dall'articolo 44 della legge 5 gennaio
1956, n. 1, dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre
1962, n. 1745, sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita'
e agli adempimenti omessi;
i) fino al massimo di lire 200 mila le soprattasse relative alle
infrazioni previste dall'articolo 10 del regio decreto-legge 26
febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611,
subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dei diritti evasi e degli interessi
di mora;
l) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle
norme concernenti i servizi della riscossione delle imposte dirette,
subordinatamente all'ottemperanza, nel termine di 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti e
delle formalita' omesse;
m) la pena pecuniaria per coloro che siano incorsi in violazioni
degli articoli 111, esclusa la lettera e), 112, 113 e 114 del
Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con
regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni.
Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 del testo unico delle
leggi sulle Imposte dirette, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si puo' chiedere la
dichiarazione di fallimento ne' si puo' disporre la sospensione
dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attivita'
lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
effettuino il pagamento dell'intero debito d'imposta e delle
maggiorazioni dovute.
Nei confronti delle ditte esportatrici, che siano rincorse piu'
volte in alcune delle sanzioni previste dal regio decreto-legge 9
gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19
giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, non si puo' disporre
l'esclusione, contemplata dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1954,
n. 570, dal beneficio della restituzione dell'I.G.E. alla
esportazione.