Legge Ordinaria n. 1141 del 23/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1966 n. 328)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914,
recante  provvidenze  in  favore delle popolazioni dei Comuni colpiti
dalle  alluvioni  e  mareggiate  dell'autunno  1966,  con le seguenti
modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "Nei  Comuni  colpiti  dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti e
frane,  verificatisi  nell'autunno  1966  che  saranno  indicati  con
decreti  del  Presidente  della Repubblica da emanare su proposta dei
Ministri  per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e
la  previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per
il  tesoro,  per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per
l'industria,  il  commercio  e l'artigianato, e' sospeso il corso dei
termini   di   prescrizione   e   dei   termini  perentori  legali  o
convenzionali,  i  quali  importino  decadenze  da qualsiasi diritto,
azione  od  eccezione,  che  sono  scaduti  o  che scadono nei Comuni
anzidetti  durante  il periodo da determinarsi a norma del successivo
articolo 3.
    E'  parimenti  sospeso  il  termine  della  scadenza  dei  vaglia
cambiari,  delle  cambiali  e  di ogni altro titolo di credito avente
forza  esecutiva  pagabili  da  debitori  domiciliati o residenti nei
Comuni  anzidetti,  emessi  prima  della  decorrenza  dei  periodi di
sospensione  dei  termini  fissata  dai  decreti del Presidente della
Repubblica  di cui al primo comma, nonche' il pagamento dei canoni di
locazione  di  immobili  urbani  e  di affitto di fondi rustici, e il
pagamento  dei  canoni  demaniali  per l'occupazione di zone lacuali,
fluviali  e  marittime,  siti  nei  Comuni  medesimi e dei contributi
consorziali,  che  sono  scaduti  o che scadono durante il periodo da
determinarsi a norma del successivo articolo 3.
    Nei  processi  esecutivi  mobiliari  ed  immobiliari, da chiunque
promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori
domiciliati  o  residenti  nei  Comuni anzidetti, la vendita dei beni
pignorati  non potra' essere disposta e se disposta, sara' sospesa di
diritto,  per tutto il tempo in cui restera' sospeso il termine della
scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva".
  All'articolo  2,  le parole: "per essersi trovate nel periodo delle
alluvioni  o  delle  mareggiate  nei  Comuni colpiti" sono sostituite
dalle  altre:  "per  essersi  trovate  nei Comuni colpiti nel periodo
degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1".
  Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
  "Art.  2-bis.  -  Le  Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  cureranno,  in  appendice  al  Bollettino  dei  protesti
cambiari,  apposite  pubblicazioni  di  rettifica  a favore di quanti
residenti  o  domiciliati nei Comuni, di cui all'articolo precedente,
dimostrino  di  aver  subito  protesti  di cambiali o vaglia cambiari
ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.
  Le  pubblicazioni di rettifica possono avere luogo anche ad istanza
di chi abbia richiesto la levata del protesto".
  "Art.  2-ter.  -  La sospensione del corso dei termini previsti dai
precedenti  articoli 1 e 2, relativamente ad obbligazioni concernenti
il  lotto  pubblico,  nonche' i concorsi pronostici di cui al decreto
legislativo  14  aprile 1948, n. 496, e' limitata alle estrazioni del
lotto  ed  ai  concorsi  pronostici  svoltisi  a tutto il 18 dicembre
1966".
  All'articolo   3,   le  parole:  "per  effetto  delle  alluvioni  o
mareggiate",  sono  sostituite dalle altre: "per effetto degli eventi
calamitosi  di  cui  al  primo  comma dello articolo 1," e le parole:
"oltre un anno" sono sostituite dalle altre: "oltre 18 mesi".
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "Il  Ministro per le finanze ha facolta' di autorizzare, nei Comuni
indicati  nei  decreti  emessi ai sensi del precedente articolo 1, la
sospensione  della  riscossione fino al 30 giugno 1967 dell'imposta e
sovrimposte  sul  reddito  dei  fabbricati, dell'imposta speciale sul
reddito   dei  fabbricati  di  lusso,  dell'imposta  sui  redditi  di
ricchezza  mobile  dei  soggetti  non  tassabili in base al bilancio,
dell'imposta  sui  redditi  di  ricchezza mobile e dell'imposta sulle
societa'  dovute dalle societa' cooperative e loro consorzi iscritti,
rispettivamente,  nei  registri prefettizi e nello schedario generale
della cooperazione, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti
e  le  professioni,  dell'addizionale  provinciale  all'imposta sulle
industrie,  i  commerci,  le  arti  e  le  professioni, della imposta
complementare,  e  di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali
riscuotibili  mediante  ruoli,  nonche'  di  tutte  le addizionali ai
predetti tributi.
  I  soggetti  che svolgono attivita' economica produttiva di reddito
assoggettabile  all'imposta  di  ricchezza mobile nei Comuni indicati
nei  decreti  emessi ai sensi del precedente articolo 1, anche aventi
domicilio  fiscale  in  Comuni diversi, possono chiedere, entro il 31
gennaio 1967, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e
locali   di  cui  al  primo  comma  del  presente  articolo,  nonche'
dell'imposta  sulle  societa',  purche' la parte di reddito derivante
dai cespiti prodotti nei Comuni colpiti concorra, almeno nella misura
del  70  per cento, alla formazione del reddito netto complessivo del
soggetto d'imposta.
  Nei  Comuni  di  cui  al  primo comma il Ministro per le finanze ha
facolta'  di autorizzare la sospensione della formazione dei ruoli di
seconda serie 1966 per l'imposta sul reddito dominicale dei terreni e
relative  sovrimposte,  nonche' per l'imposta sul reddito agrario. Ha
inoltre facolta' di ammettere a registrazione qualunque atto senza le
penalita' dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la
scadenza  di questi sia coincisa con la data della calamita' e sempre
che  la  presentazione  per  la registrazione avvenga entro 20 giorni
dalla  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente
decreto.
  Il  Ministro  per le finanze e' autorizzato ad indicare con proprio
decreto  i  Comuni  nei quali la sospensione di cui al primo comma e'
disposta  per la generalita' dei contribuenti ed i Comuni per i quali
la  sospensione  e'  disposta a richiesta dei soggetti danneggiati da
presentare ai competenti uffici entro il 31 gennaio 1967".
  All'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "I  debitori  d'imposta  iscritti  a  ruolo  o  chiunque  vi  abbia
interesse  per  i redditi dei fabbricati distrutti o resi inabitabili
dagli  eventi  calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, sono
tenuti a presentare allo Ufficio distrettuale delle imposte dirette o
al  sindaco  la  domanda  di  sgravio  dalla relativa imposta e dalle
sovrimposte entro il 31 gennaio 1967";
  l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Contro  le risultanze dell'elenco, i debitori d'imposta o chiunque
vi  abbia  interesse  possono ricorrere alla Commissione distrettuale
delle imposte entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione
dell'elenco";
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Le  domande ed i ricorsi, previsti nel precedente articolo 4 e nel
presente articolo, sono esenti dall'imposta di bollo".
  L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  "Per  l'imposta  sui  redditi  di ricchezza mobile dei soggetti non
tassabili  in base al bilancio e delle societa' cooperative di cui al
primo  comma dell'articolo 4, nonche' per la imposta complementare, e
relativa addizionale, la cui riscossione e' stata sospesa a norma del
precedente  articolo 4, gli uffici, sulla base della dichiarazione da
presentare  entro  il  31  marzo  1967,  provvedono  ad effettuare le
liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta 1966.
  Le  iscrizioni  a titolo provvisorio per il periodo di imposta 1967
relative  alle  imposte  indicate  nel primo comma, sono eseguite nei
ruoli  di prima serie 1967, tenendo conto dell'imponibile relativo al
periodo di imposta 1966".
  Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:
  "Art.  6-bis.  -  In  deroga  alle  norme contemplate dalle vigenti
disposizioni in materia di finanza locale, e' fatto obbligo agli enti
locali di rivedere, entro il 30 giugno 1967, la posizione fiscale dei
contribuenti  nei  cui confronti sia stata concessa la sospensione di
cui  al  precedente  articolo  4, al fine di deliberare lo sgravio di
tutto  o  parte  del  tributo  non  dovuto  relativamente  all'ultimo
bimestre dell'anno 1966 e all'intero anno 1967.
  Gli   sgravi  di  cui  sopra  saranno  disposti  con  deliberazione
consiliare  dell'ente  impositore  approvata dall'organo di controllo
competente".
  All'articolo  7,  le  parole:  "a  decorrere dalla rata di febbraio
1968", sono sostituite dalle altre: "a decorrere dalla rata di agosto
1967".
  Dopo l'articolo 7, e' aggiunto il seguente:
  "Art.  7-bis.  -  Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in
favore  delle  popolazioni dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi
di  cui  al  primo comma dell'articolo 1, sono equiparate a quelle di
cui  alla  lettera  g)  dell'articolo  84 del testo unico delle leggi
sulle  imposte  dirette,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645".
  All'articolo  8,  primo comma, le parole: "una maggiorazione di 300
lire  al  giorno"  sono sostituite dalle altre: "una maggiorazione di
400  lire  al  giorno"  e  le  parole:  "successive  modifiche"  sono
sostituite dalle altre: "successive modificazioni";
  l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "La  maggiorazione  di cui al primo comma, sempreche' sussistano le
condizioni  ivi  previste,  e'  concessa anche ai lavoratori agricoli
aventi diritto all'indennita' di disoccupazione a norma dell'articolo
32,  lettera  a),  della  legge  29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni,  per  il  numero  di  giorni  indennizzato nell'annata
agraria 1965-1966, entro il massimo di 90 giorni.
  Eguale  maggiorazione  spetta  a  coloro  che  abbiano  maturato il
diritto   all'indennita'   di  disoccupazione,  anziche'  nell'annata
predetta, in quella successiva".
  All'articolo 9, primo e secondo comma, le parole ricorrenti: "nella
misura  del  70 per cento" sono sostituite dalle altre: "nella misura
dell'80 per cento".
  All'articolo 12, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  "Quando  il  titolare  dell'azienda  non risulti unita' assicurata,
l'anticipazione  di  cui  al comma precedente a favore dei lavoratori
autonomi  titolari  di aziende assicurati presso le gestioni speciali
invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri,  e' corrisposta ad un componente della famiglia che risulti
assicurato,  il  quale  deve  esibire  delega  in  carta semplice del
titolare dell'azienda autenticata dal sindaco".
  All'articolo  13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche
in relazione al successivo articolo 14".
  All'articolo  16,  le  parole:  "danneggiato  dalle  alluvioni  del
novembre 1966" sono sostituite dalle altre:
  "danneggiato   dagli  eventi  calamitosi  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo 1".
  L'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
  "E' autorizzata la spesa di milioni 1.800, di cui milioni 1.200 per
l'acquisto,  conservazione e distribuzione di materiale profilattico,
milioni  300  per sussidi e contributi a favore delle Amministrazioni
ospedaliere  comprese  quelle degli ospedali psichiatrici, alla Croce
rossa  italiana,  all'Opera nazionale per la maternita' e l'infanzia,
agli  Istituti  zooprofilattici  per i danni subiti alle attrezzature
per   effetto   degli   eventi  calamitosi  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo  1,  e  milioni  300  per sussidi e contributi a favore
delle  Amministrazioni  comunali  e provinciali per danni subiti alle
attrezzature   degli   uffici  di  igiene,  degli  ambulatori  e  dei
laboratori".
  All'articolo  18,  le parole: "dagli eventi calamitosi del novembre
1966" sono sostituite dalle altre: "dagli eventi calamitosi di cui al
primo comma dell'articolo 1".
  L'articolo 24 e' soppresso.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)