Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914,
recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti
dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Nei Comuni colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti e
frane, verificatisi nell'autunno 1966 che saranno indicati con
decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei
Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e
la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per
il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per
l'industria, il commercio e l'artigianato, e' sospeso il corso dei
termini di prescrizione e dei termini perentori legali o
convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto,
azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei Comuni
anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo
articolo 3.
E' parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia
cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente
forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei
Comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di
sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della
Repubblica di cui al primo comma, nonche' il pagamento dei canoni di
locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il
pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali,
fluviali e marittime, siti nei Comuni medesimi e dei contributi
consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da
determinarsi a norma del successivo articolo 3.
Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque
promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori
domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, la vendita dei beni
pignorati non potra' essere disposta e se disposta, sara' sospesa di
diritto, per tutto il tempo in cui restera' sospeso il termine della
scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva".
All'articolo 2, le parole: "per essersi trovate nel periodo delle
alluvioni o delle mareggiate nei Comuni colpiti" sono sostituite
dalle altre: "per essersi trovate nei Comuni colpiti nel periodo
degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1".
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-bis. - Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura cureranno, in appendice al Bollettino dei protesti
cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti
residenti o domiciliati nei Comuni, di cui all'articolo precedente,
dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari
ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.
Le pubblicazioni di rettifica possono avere luogo anche ad istanza
di chi abbia richiesto la levata del protesto".
"Art. 2-ter. - La sospensione del corso dei termini previsti dai
precedenti articoli 1 e 2, relativamente ad obbligazioni concernenti
il lotto pubblico, nonche' i concorsi pronostici di cui al decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e' limitata alle estrazioni del
lotto ed ai concorsi pronostici svoltisi a tutto il 18 dicembre
1966".
All'articolo 3, le parole: "per effetto delle alluvioni o
mareggiate", sono sostituite dalle altre: "per effetto degli eventi
calamitosi di cui al primo comma dello articolo 1," e le parole:
"oltre un anno" sono sostituite dalle altre: "oltre 18 mesi".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per le finanze ha facolta' di autorizzare, nei Comuni
indicati nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1, la
sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1967 dell'imposta e
sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul
reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di
ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio,
dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta sulle
societa' dovute dalle societa' cooperative e loro consorzi iscritti,
rispettivamente, nei registri prefettizi e nello schedario generale
della cooperazione, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti
e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle
industrie, i commerci, le arti e le professioni, della imposta
complementare, e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali
riscuotibili mediante ruoli, nonche' di tutte le addizionali ai
predetti tributi.
I soggetti che svolgono attivita' economica produttiva di reddito
assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei Comuni indicati
nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1, anche aventi
domicilio fiscale in Comuni diversi, possono chiedere, entro il 31
gennaio 1967, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e
locali di cui al primo comma del presente articolo, nonche'
dell'imposta sulle societa', purche' la parte di reddito derivante
dai cespiti prodotti nei Comuni colpiti concorra, almeno nella misura
del 70 per cento, alla formazione del reddito netto complessivo del
soggetto d'imposta.
Nei Comuni di cui al primo comma il Ministro per le finanze ha
facolta' di autorizzare la sospensione della formazione dei ruoli di
seconda serie 1966 per l'imposta sul reddito dominicale dei terreni e
relative sovrimposte, nonche' per l'imposta sul reddito agrario. Ha
inoltre facolta' di ammettere a registrazione qualunque atto senza le
penalita' dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la
scadenza di questi sia coincisa con la data della calamita' e sempre
che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni
dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad indicare con proprio
decreto i Comuni nei quali la sospensione di cui al primo comma e'
disposta per la generalita' dei contribuenti ed i Comuni per i quali
la sospensione e' disposta a richiesta dei soggetti danneggiati da
presentare ai competenti uffici entro il 31 gennaio 1967".
All'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I debitori d'imposta iscritti a ruolo o chiunque vi abbia
interesse per i redditi dei fabbricati distrutti o resi inabitabili
dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, sono
tenuti a presentare allo Ufficio distrettuale delle imposte dirette o
al sindaco la domanda di sgravio dalla relativa imposta e dalle
sovrimposte entro il 31 gennaio 1967";
l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Contro le risultanze dell'elenco, i debitori d'imposta o chiunque
vi abbia interesse possono ricorrere alla Commissione distrettuale
delle imposte entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione
dell'elenco";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le domande ed i ricorsi, previsti nel precedente articolo 4 e nel
presente articolo, sono esenti dall'imposta di bollo".
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non
tassabili in base al bilancio e delle societa' cooperative di cui al
primo comma dell'articolo 4, nonche' per la imposta complementare, e
relativa addizionale, la cui riscossione e' stata sospesa a norma del
precedente articolo 4, gli uffici, sulla base della dichiarazione da
presentare entro il 31 marzo 1967, provvedono ad effettuare le
liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta 1966.
Le iscrizioni a titolo provvisorio per il periodo di imposta 1967
relative alle imposte indicate nel primo comma, sono eseguite nei
ruoli di prima serie 1967, tenendo conto dell'imponibile relativo al
periodo di imposta 1966".
Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis. - In deroga alle norme contemplate dalle vigenti
disposizioni in materia di finanza locale, e' fatto obbligo agli enti
locali di rivedere, entro il 30 giugno 1967, la posizione fiscale dei
contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di
cui al precedente articolo 4, al fine di deliberare lo sgravio di
tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'ultimo
bimestre dell'anno 1966 e all'intero anno 1967.
Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione
consiliare dell'ente impositore approvata dall'organo di controllo
competente".
All'articolo 7, le parole: "a decorrere dalla rata di febbraio
1968", sono sostituite dalle altre: "a decorrere dalla rata di agosto
1967".
Dopo l'articolo 7, e' aggiunto il seguente:
"Art. 7-bis. - Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in
favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi
di cui al primo comma dell'articolo 1, sono equiparate a quelle di
cui alla lettera g) dell'articolo 84 del testo unico delle leggi
sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645".
All'articolo 8, primo comma, le parole: "una maggiorazione di 300
lire al giorno" sono sostituite dalle altre: "una maggiorazione di
400 lire al giorno" e le parole: "successive modifiche" sono
sostituite dalle altre: "successive modificazioni";
l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"La maggiorazione di cui al primo comma, sempreche' sussistano le
condizioni ivi previste, e' concessa anche ai lavoratori agricoli
aventi diritto all'indennita' di disoccupazione a norma dell'articolo
32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni, per il numero di giorni indennizzato nell'annata
agraria 1965-1966, entro il massimo di 90 giorni.
Eguale maggiorazione spetta a coloro che abbiano maturato il
diritto all'indennita' di disoccupazione, anziche' nell'annata
predetta, in quella successiva".
All'articolo 9, primo e secondo comma, le parole ricorrenti: "nella
misura del 70 per cento" sono sostituite dalle altre: "nella misura
dell'80 per cento".
All'articolo 12, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Quando il titolare dell'azienda non risulti unita' assicurata,
l'anticipazione di cui al comma precedente a favore dei lavoratori
autonomi titolari di aziende assicurati presso le gestioni speciali
invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri, e' corrisposta ad un componente della famiglia che risulti
assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del
titolare dell'azienda autenticata dal sindaco".
All'articolo 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche
in relazione al successivo articolo 14".
All'articolo 16, le parole: "danneggiato dalle alluvioni del
novembre 1966" sono sostituite dalle altre:
"danneggiato dagli eventi calamitosi di cui al primo comma
dell'articolo 1".
L'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la spesa di milioni 1.800, di cui milioni 1.200 per
l'acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico,
milioni 300 per sussidi e contributi a favore delle Amministrazioni
ospedaliere comprese quelle degli ospedali psichiatrici, alla Croce
rossa italiana, all'Opera nazionale per la maternita' e l'infanzia,
agli Istituti zooprofilattici per i danni subiti alle attrezzature
per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma
dell'articolo 1, e milioni 300 per sussidi e contributi a favore
delle Amministrazioni comunali e provinciali per danni subiti alle
attrezzature degli uffici di igiene, degli ambulatori e dei
laboratori".
All'articolo 18, le parole: "dagli eventi calamitosi del novembre
1966" sono sostituite dalle altre: "dagli eventi calamitosi di cui al
primo comma dell'articolo 1".
L'articolo 24 e' soppresso.