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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976,
concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e
per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e
mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la spesa di lire 148.000 milioni, da iscriversi
nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per
provvedere, in conseguenza delle alluvioni, mareggiate e frane
verificatesi nell'autunno 1966:
a) alle esigenze indicate nell'articolo 1, lettere b), d), e),
f), g), h), della legge 9 aprile 1955, n. 279;
b) alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati,
policlinici e cliniche universitarie, nonche' di scuole statali di
ogni ordine e grado;
c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di ogni altra
opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza e loro consorzi;
d) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere
di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in
corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e
limitatamente alla parte di lavori gia' eseguita;
e) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere
idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e delle
naturali difese lungo i corsi d'acqua non classificati;
f) alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954,
n. 640, da assegnarsi in locazione alle famiglie non abbienti e
rimaste senza tetto. Per l'attuazione dei programmi di cui alla
presente lettera si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
2 della legge 1 novembre 1965, n. 1179;
g) al ripristino di marginamenti e di opere di altra natura
interessanti le Lagune venete;
h) all'acquisto, anche in deroga alle norme in vigore, di case di
abitazione di recente costruzione o in corso di ultimazione aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n.
408, e successive modificazioni, da assegnarsi in locazione alle
famiglie rimaste senza tetto. Si applica anche agli effetti della
presente lettera il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6
settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni nella legge 1
novembre 1965, n. 1179. Gli acquisti sono effettuati a trattativa
privata, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale sulla
congruita' del prezzo, e, ove occorra, quello del Consiglio di Stato
sul progetto di contratto, ed entro i limiti di costo da determinarsi
nei modi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965,
n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n.
1179. Essi godono dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo
e dalla tassa di trascrizione ipotecaria. Gli immobili di cui alla
presente lettera sono messi a disposizione dei Comuni indicati nei
decreti emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914.
Sono comprese tra le opere indicate nel precedento comma anche le
strade non statali, ancora non classificate.
Le opere di ripristino previste nel presente articolo possono
essere realizzate con i miglioramenti tecnicamente indispensabili.
La predetta somma sara' stanziata in ragione di lire 10.000
milioni, di lire 81.870 milioni e di lire 56.180 milioni,
rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la spesa di lire 17.500 milioni da iscriversi nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per
provvedere, a totale carico dello Stato, nelle circoscrizioni
territoriali di competenza degli Uffici del genio civile per le opere
marittime:
a) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente
indispensabili, delle opere dei porti classificati e dei relativi
impianti ed attrezzature di proprieta' dello Stato e delle opere dei
porti e degli approdi di IV classe, distrutte o danneggiate dalle
mareggiate;
b) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente
indispensabili, delle opere a difesa marittima degli abitati,
distrutte o danneggiate dalle mareggiate;
c) alla escavazione straordinaria nell'ambito del demanio
marittimo;
d) alle opere di difesa marittima dei territori, dei litorali
nonche' delle isole in laguna di Venezia, da Chioggia sino alla Piave
vecchia.
Detta somma sara' stanziata in ragione di lire 9.500 milioni e di
lire 8.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1967 e
1968".
All'articolo 6 il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Salvo che non sia diversamente disposto negli articoli seguenti,
l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 1, ove, per
ragioni tecniche, ne sia riconosciuta la necessita', puo' aver luogo
in altra sede nell'ambito delle zone colpite. Si applicano inoltre le
disposizioni degli articoli 5, 10 e 11 della legge 9 aprile 1955, n.
279".
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"I contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati
urbani di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione sono
concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:
a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la
cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non piu' di tre vani e
accessori;
b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la
cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani e
accessori;
c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.
All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del
comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla
realta' delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano
state distrutte o perdute, provvede l'Ufficio tecnico erariale.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo
2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.
L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non puo'
superare la somma di lire 5.000.000 per ciascuna unita' immobiliare e
la somma di lire 7.000.000 per ciascun proprietario.
I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la
riparazione e ricostruzione degli alloggi di proprieta' degli enti
pubblici operanti nel settore della edilizia economica e popolare e
degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.
Per i fabbricati di proprieta' delle cooperative edilizie si
applica soltanto il limite di lire 5.000.000 per ogni unita'
immobiliare".
All'articolo 8, secondo comma, le parole: "sia inferiore a tale
somma", sono sostituite dalle altre: "non superi tale somma".
L'articolo 9 e' soppresso.
All'articolo 10 i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
"Ai lavori da effettuarsi ai sensi degli articoli 1 e 3,
provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato alle
acque, il Magistrato per il Po e i Provveditorati regionali alle
opere pubbliche.
L'esecuzione dei lavori di competenza di Comuni, Province ed altri
Enti pubblici e' attribuita agli Enti medesimi quando forniscano
garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne
facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto. Gli Uffici di cui al primo comma
possono, inoltre, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delegare
l'esecuzione degli altri lavori agli Enti interessati i quali
forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche.
In tali casi essi esercitano, per mezzo degli Uffici del genio
civile, la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvedono al
pagamento dei certificati di acconto, nonche' al collaudo e alla
liquidazione dei lavori.
Gli anzidetti Uffici sono, altresi', autorizzati a disporre che le
case da costruirsi ai sensi dell'articolo 1 siano progettate ed
eseguite dagli Istituti autonomi per le case popolari e da Istituti a
carattere nazionale designati per legge ad intervenire per la
ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamita'".
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento delle
agevolazioni previste nei precedenti articoli anche i soggetti che
abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro
proprieta' prima dell'intervento statale.
La concessione delle agevolazioni e' subordinata alla condizione
che il competente Ufficio del genio civile abbia accertato l'entita'
del danno prima del completamento dei lavori e che questi
corrispondano all'accertamento effettuato.
Nel provvedimento con cui l'esecuzione delle opere e' affidata agli
Enti pubblici di cui ai secondo comma dell'articolo 10, l'Ufficio
competente ai sensi del primo comma dello stesso articolo puo' dare
atto ed approvare in via di sanatoria i lavori gia' iniziati e le
opere gia' eseguite d'iniziativa degli Enti stessi ed autorizzarne la
prosecuzione.
I Comuni che posseggano una adeguata attrezzatura tecnica possono
essere delegati ad effettuare l'accertamento di cui al secondo comma
del presente articolo, nonche' quello previsto dal secondo comma
dell'articolo 8".
All'articolo 13 e' soppresso il secondo comma.
Dopo l'articolo 13 e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 13-bis. - Le famiglie che siano prive di alloggio in
conseguenza degli eventi calamitosi, di cui al precedente articolo 1
hanno titolo di preferenza nella assegnazione degli alloggi
costruiti, con o senza contributo dello Stato, da istituti od enti
pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare".
All'articolo 14, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di
conduzione agricola e di conduzione associata i cui terreni, per
essere stati in tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque
alluvionati o per aver subito frane o smottamenti, abbiano sofferto
la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali, quali
lavorazioni, concimazioni, semine ed altro, possono concedersi
sovvenzioni fino alla misura massima di 60.000 lire per ettaro".
Dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"In caso di disaccordo tra i soggetti partecipanti alla conduzione
aziendale la sovvenzione di cui al precedente comma puo' essere
accordata separatamente a concedenti, mezzadri, coloni parziali o
compartecipanti per la quota di rispettiva spettanza secondo la
legge, o i patti o gli usi che disciplinano il rapporto".
All'articolo 15, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di
conduzione agricola e di conduzione associata, le cui scorte, vive o
morte, siano state distrutte in misura superiore al 20 per cento del
loro valore, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino
al 30 per cento del danno subito per le scorte vive, e sino al 20 per
cento per le scorte morte. Tali aliquote sono elevate,
rispettivamente, al 40 ed al 30 per cento per i coltivatori diretti
anche se associati in cooperative, per le cooperative di conduzione
agricola, nonche' per i coloni e i mezzadri per le quote di loro
spettanza".
All'articolo 16, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Per sopperire alle necessita' derivanti da urgenti riparazioni ai
fabbricati rurali danneggiati, possono concedersi sovvenzioni sino
all'ammontare di lire 400.000, elevabili a lire 500.000 per i
coltivatori diretti, anche se associati in cooperative, e per le
cooperative di conduzione agricola.
Qualora i terreni, in tutto o in parte sommersi o comunque
alluvionati o che abbiano subito frane o smottamenti, siano condotti
in affitto, a colonia, a mezzadria o in base ad altro contratto
agrario, se il proprietario non esegue le riparazioni di cui al primo
comma nel termine fissato dall'ispettorato provinciale
dell'agricoltura, il conduttore, colono o mezzadro puo' sostituirsi
al proprietario ai sensi dell'articolo 1577, capoverso, del Codice
civile. In tal caso la sovvenzione puo' essere concessa direttamente
al conduttore, colono o mezzadro, sempre che questi provveda
all'esecuzione delle riparazioni".
L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 1,
lettera b), della legge 21 luglio 1960, n. 739, o dei benefici di cui
agli articoli 1 e 7 del presente decreto l'importo della sovvenzione
e' dedotto dal contributo medesimo".
All'articolo 17, e' aggiunto il seguente comma:
"Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura trasmettono ai Comuni
di residenza l'elenco dei beneficiari delle sovvenzioni accordate in
base agli articoli 14, 15 e 16 del presente decreto, e i relativi
importi, affinche' ne sia disposta la pubblicazione nell'albo
comunale".
All'articolo 18, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
"Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura possono organizzare
la raccolta del bestiame allontanato da aziende agricole che hanno
subito gravi danni in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al
precedente articolo 1. Le spese a tal fine occorrenti, ivi comprese
quelle per l'alimentazione del bestiame, sono effettuate per il
periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza e, comunque,
per non piu' di sei mesi.
Gli interventi di cui al precedente comma possono essere attuati,
per un periodo non superiore a sei mesi, anche presso le aziende
danneggiate appartenenti a coltivatori diretti, mezzadri, coloni,
compartecipanti e loro cooperative, per le necessita' alimentari del
bestiame in dotazione delle aziende medesime.
I compiti di cui ai precedenti commi possono essere demandati dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli enti di sviluppo,
alle cooperative agricole di conduzione e loro consorzi e, ove non
intervengano gli enti di sviluppo, ad altri enti pubblici operanti
nel settore agricolo, che svolgeranno la loro attivita' sotto il
controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. In tal caso,
il Ministero e' autorizzato a disporre anticipazioni in conto delle
spese e dei corrispettivi che gli enti assumono per i fini di cui
trattasi".
Dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente:
"Art. 18-bis. - Ai pescatori di mestiere, singoli od associati, ed
ai piscicoltori delle acque interne che, per effetto degli eventi
calamitosi di cui al precedente articolo 1, abbiano subito danni ai
natanti, alle reti, ad altri beni strumentali ed agli impianti,
possono essere concessi contributi fino al 70 per cento del danno
sofferto e, in ogni caso, non superiori a lire 300.000 per i
pescatori ed a lire 800.000 per i piscicoltori.
A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste o agli Ispettorati
provinciali dell'agricoltura".
All'articolo 20, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Tutte le provvidenze stabilite dalla legge 21 luglio 1960, n. 739,
e successive modificazioni, con le integrazioni di cui al presente
decreto, si applicano:
a) per la sistemazione ai fini della coltivabilita' dei terreni,
compreso lo scavo e il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali
sterili, per il ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;
b) per la ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri
manufatti rurali, per la riparazione e ricostruzione dei muri di
sostegno, di strade poderali, di canali di scolo e delle opere di
provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino
degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti
di aziende singole od associate;
c) per la ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o
distrutte;
d) per la dissalazione delle zone sommerse dalle acque salse;
e) per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di
bonifica montana;
f) per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei
territori montani e per la ricostituzione dei capitali di conduzione;
g) per tutte le altre opere necessarie alla ripresa
dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e forestali.
Le provvidenze anzidette si applicano alle entita' ed aziende
danneggiate nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi
a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914,
salvo quanto riguarda la materia fiscale.
Le stesse provvidenze si applicano anche per il ripristino degli
impianti di piscicoltura nelle acque interne, nonche' per gli
impianti di allevamento avicunicolo, di allevamento di animali da
pelliccia e di fiori coltura".
L'ultimo comma e' sostituito dal seguente;
"Nel caso che l'alluvione abbia depositato materiale sterile su
terreni coltivati di notevole estensione per quali sia necessario
provvedere alla rimozione, ovvero abbia causato erosioni di rilevante
entita', nonche' distruzione o danneggiamento di strade di servizio
di patrimoni agricoli, forestali e pastorali e si renda
indispensabile il loro ripristino, e qualora cio' comporta: l'impiego
di complesse attrezzature, o non sia agevolata l'iniziativa di
singoli proprietari, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste
puo' assumere, a suo totale carico i relativi interventi che
rientrano ad ogni effetto tra quelli contenuti dall'articolo 8 della
legge 21 luglio 1960, n. 739".
Dopo l'articolo 20, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 20-bis. - Le norme di cui all'articolo 61 del testo unico
delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 modificato dall'articolo 9 della
legge 21 luglio 1960 n. 739, si applicano, a domanda, anche a tutte
le aziende agricole che abbiano perduto, in conseguenza degli eventi
calamitosi di cui al precedente articolo 1, la meta' del prodotto
ordinario, anche se non incluse nelle zone delimitate dal Ministero
delle finanze. Indipendentemente dalla applicazione dell'articolo 61
del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato
dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in caso di danni
gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle
aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1967, a
richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito
dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonche' della imposta
sul reddito agrari.
All'articolo 21, primo comma, dopo le parole: "perdite di
bestiame", sono aggiunte le altre: "di qualsiasi specie";
l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"L'agevolazione di cui trattasi e' cumulabile con la sovvenzione di
cui all'articolo 15 del presente decreto, per la parte di spesa
occorrente all'acquisto del bestiame, al netto della predetta
sovvenzione".
All'articolo 22, i primi quattro commi sono sostituiti dai
seguenti:
"I prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti
dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive
modificazioni ed integrazioni, oltrecho' per gli scopi di cui
all'articolo 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739,
possono essere concessi anche per la estinzione delle passivita'
derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti e di
mutui agrari di miglioramento, con scadenza nell'annata in cui si e
verificato l'evento od in quella successiva, ivi compresi i prestiti
ed i mutui effettuati con fondi di anticipazione statale.
Nel caso di cooperative agricole, i prestiti, fino all'ammontare
dei danni sofferti nelle strutture, attrezzature e prodotti ivi
compresi quelli conferiti dai produttori ai fini della vendita per
conto, e per le necessita' di gestione, nonche' per l'estinzione
delle passivita' onerose di cui al primo comma, possono essere
concessi al tasso dell'1 per cento e per una durata di ammortamento
di dieci anni.
I titolari di aziende agricole che abbiano in corso mutui di
credito agrario di miglioramento per esecuzione di opere o acquisto
di bestiame e di macchine agricole, qualora le opere di miglioramento
effettuate o in corso di effettuazione siano state distrutte o
gravemente danneggiate, o il bestiame sia andato perduto, ovvero le
scorte e le macchine siano state distrutte o gravemente danneggiate,
possono ottenere un nuovo mutuo per la durata non superiore ad anni
10 per l'importo necessario alla estinzione dei mutui in essere e per
il ripristino delle opere ed il riacquisto delle scorte, delle
macchine e del bestiame perduto.
Alla rata di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente, lo
Stato concorre con contributo in modo che la rata annuale comprensiva
di interessi e di ammortamento non superi il 3 per cento.
I prestiti di cui al precedente ed al presente articolo, da
effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
singoli ed associati, di piccole aziende e di cooperative agricole,
sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con
l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva
perdita che gli istituti ed enti autorizzati a esercitare il credito
agrario dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento delle
procedure ritenute utili d'intesa cui fondo interbancario di cui al
comma precedente";
L'ultimo comma 6 sostituito dai seguenti:
"Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso
siatale sui prestiti di cui al presente articolo, da effettuarsi
contestualmente, provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura
quando l'importo dei prestito richiesto non superi lire 30 milioni.
Le disposizioni di cui al precedente comma ai applicano anche ai
prestiti di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, numero
38, e successive modificazioni e integrazioni, stipulati
successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente
decreto".
Dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 22-bis. - Agli assegnatari di terreni della "Cassa per la
formazione della proprieta' contadina o, per i quali gli Ispettorati
provinciali dell'agricoltura abbiano accertato una perdita nella
produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento, in
conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1,
e' data facolta' di omettere il pagamento delle rate di ammortamento
del prezzo dei terreni in scadenza nell'anno in cui si e' verificato
l'evento dannoso od in quello successivo, con conseguente proroga di
una annualita' dei mutui in essere".
All'articolo 23, che sostituisce l'articolo 12 della, legge 21
luglio 1960, n. 739, al primo comma le parole: "tre rate" sono
sostituite dalle altre: "sei rate".
Dopo l'articolo 23 e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 23-bis. - Nel territorio dell'Isola della Donzella (comune di
Parto Tolle) lo sgravio dei contributi previsto dal precedente
articolo a modifica dell'articolo 12 della legge 21 luglio 1960, n.
739, e' concesso per dodici rate consecutive".
All'articolo 25, il primo comma e' sostituito dai seguente:
"E' autorizzata la spesa di lire 106,3 miliardi cosi' ripartita:
a) per la concessione delle sovvenzioni di cui agli articoli 14,
15 e 16, nell'esercizio 1966 . . . . . . . . . . . .L. 20- miliardi
b) per le spese occorrenti per le iniziative zootecniche previste
dall'articolo 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 5- miliardi di
cui 2,5 miliardi nell'esercizio 1966, e 2,5 miliardi nell'esercizio
1967;
c) per gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, relativi al
ripristino delle opere pubbliche di bonifica, delle opere di
interesse pubblico, per le spese di studi e progettazione, previste
dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, nonche' per gli
acquisti di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione, nell'esercizio
1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 28- miliardi
d) per gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, relativi al
ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana per la
sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani
danneggiati e per spese di studio e progettazione, nell'esercizio
1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 14,800 miliardi
e) per gli altri interventi di cui all'articolo 20, in aumento
alla autorizzazione di spesa disposta dallo articolo 1 della legge 21
luglio 1960, n. 739. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30 miliardi
f) per gli interventi di cui allo articolo 21, in aumento delle
anticipazioni del fondo di rotazione istituito con legge 8 agosto
1957, n. 777, nell'esercizio 1967 . . . . . . . . .L. 1,500 miliardi
g) apporto al fondo interbancario di garanzia, per le operazioni
di cui all'articolo 22, nell'esercizio 1967 . . . . . .L. 1 miliardi
h) per le assegnazioni agli enti di sviluppo ai fini delle
attivita' di cui all'articolo 24, nell'esercizio 1966 .L. 4 miliardi
i) per gli oneri di carattere generale, nell'esercizio 1967. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 1 miliardi
l) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18-bis
nell'esercizio 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 1- miliardi
Il titolo che precede l'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
"Attivita' non agricole e privati".
All'articolo 27, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell'industria,
del commercio, del turismo, dell'artigianato e dello spettacolo
colpite dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo I, e'
corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non
superiore a lire 500.000 e per ognuno degli stabilimenti, cantieri,
spacci, laboratori, magazzini e depositi distrutti o danneggiati:
comunque in numero non superiore a due.
Per le cooperative di artigiani o lavoratori associati aventi per
oggetto la prestazione di servizi pubblici, nelle quali gli strumenti
di lavoro appartengono ai singoli, il contributo e' commisurato ad un
massimo di 200 mila lire per ogni socio che abbia avuto gli strumenti
o l'ambiente di lavoro distrutti o danneggiati".
Al secondo comma e' aggiunto, In fine, il seguente periodo:
"Qualora l'impresa danneggiata non dovesse risultare iscritta nei
relativi Albi, la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura dovra' provvedere ad accertamento di fatto".
Il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
"Il contributo e' corrisposto dalle Prefetture sui fondi che
saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento,
commutabili in quietanza di contabilita' speciale intestata alle
medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero
dell'industria, di commercio e dell'artigianato e' autorizzato a
emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo
59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285
del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa
all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso
funzionario delegato.
Gli ordini di accreditamento emessi prima dell'entrata in vigore
del presente decreto possono essere utilizzati anche per il rimborso
delle somme eventualmente anticipate per consentire alle Prefetture
la corresponsione del contributo".
L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo
e' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'anno finanziario
1966 e di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1967, da iscriversi
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, commercio e
artigianato per gli esercizi anzidetti".
Dopo l'articolo 27 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 27-bis. - Ai lavoratori a domicilio di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 264, che, in seguito agli eventi calamitosi di cui al
precedente articolo 1, abbiano avuto danneggiate in tutto o in parte
le attrezzature proprie, e' corrisposto un contributo a fondo perduto
per un ammontare non superiore a lire 500.000.
La domanda deve essere vistata dal locale Ufficio provinciale del
lavoro o dal sindaco del Comune di residenza".
"Art. 27-ter. - Alle imprese sociali di cui al primo comma
dell'articolo 27 e' concesso il termine di un anno per adempiere
all'onere previsto dall'articolo 2447 del Codice civile".
All'articolo 28, Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"E' istituito presso l'"Istituto centrale per il credito a medio
termine" (Mediocredito centrale) un Fondo centrale di garanzia per la
copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio
termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate
ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni, nonche' per la copertura dei rischi derivanti dalle
operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole
imprese commerciali effettuate ai sensi della legge 16 settembre
1960, n. 1016, limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede,
filiali, stabilimenti, depositi, cantieri o negozi nei territori
indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1
del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, nonche' per le operazioni
previste dal successivo articolo 43-bis. La qualita' di impresa
danneggiata e' accertata dalla competente Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura";
l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
"La garanzia e' di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti
appresso indicati, per la perdita che gli istituti ed aziende di
credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale,
dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure
ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito Centrale.
La garanzia suddetta si esplica fino all'ammontare del 95 per cento
della perdita sofferta, quando essa non superi i 5 milioni, e fino
all'ammontare dell'80 per cento della perdita, quando essa superi
tale importo.
Le provvidenze di cui al presente articolo sono estese alle
societa' cooperative, qualunque sia il numero dei dipendenti ed il
volume del fatturato delle stesse".
All'articolo 31, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"E' istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo per il
concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di
credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e
commerciali, nonche' su quelle a favore dei professionisti e privati
di cui ai successivo articolo 43-bis, rispettivamente effettuate
dagli Istituti e aziende di credito ammessi a compiere operazioni con
il Mediocredito centrale medesimo".
Al secondo comma, le parole: "imprese sinistrate" sono sostituite
dalle altre: "imprese danneggiate".
L'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"I finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali
danneggiate, previsti dal presente decreto, possono essere concessi
anche per la formazione di scorte necessarie in relazione alle
caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della
produzione, nonche' per l'acquisto di immobili gia' esistenti e il
loro adattamento ad uso industriale".
L'articolo 34 e' sostituito dal seguente:
"Per le imprese danneggiate di cui all'articolo 28 del presente
decreto, i finanziamenti a favore delle imprese commerciali previsti
dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, possono essere concessi oltre
che per gli scopi di cui alla predetta legge, anche per l'acquisto
dei locali da adibirsi ad esercizi commerciali, nonche' alla
ricostituzione delle scorte.
I finanziamenti a favore delle imprese commerciali danneggiate
ammesse ai benefici del presente decreto possono essere concessi fino
all'ammontare di lire 100 milioni, con facolta' di deroga da parte
del Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale e per
l'intoro importo della spesa ritenuta ammissibile".
L'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
"Gli Istituti e le Aziende di credito ammessi a compiere operazioni
con il Mediocredito centrale possono, anche in deroga alle rispettive
norme di legge e di statuto, concedere mutui per il riattamento delle
opere murarie e degli impianti, per la ricostruzione degli
arredamenti e delle scorte alle imprese alberghiere, turistiche e
dello spettacolo, alle quali sono applicabili tutti i benefici e le
agevolazioni previsti dal presente decreto per i settori
dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
L'articolo 38 e' sostituito dal seguente:
"Limitatamente ai finanziamenti ad imprese artigiane danneggiate,
la garanzia di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n.
1068, si applica fino all'ammontare del 95 per cento della perdita
che gli Istituti ed Aziende di credito dimostrino di aver sofferto
dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili d'intesa con la
Cassa per il credito alle imprese artigiane, quando la perdita stessa
non superi i 5 milioni e fino allo ammontare dell'80 per cento quando
le perdita superi tale importo".
Dopo l'articolo 40, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 40-bis. - I finanziamenti a favore delle imprese artigiane
danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono essere
concessi anche per le spese necessarie per la ricostituzione delle
scorte.
I finanziamenti concessi ai sensi del presente decreto alle imprese
artigiane, per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti
finiti, nonche' alle imprese artigiane costituite in forma di
cooperativa, per gli scopi indicati nell'articolo 33 della legge 25
luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono raggiungere
il doppio del limite di importo fissato dagli articoli 5 e 6 della
legge 14 ottobre 1964, n. 1068".
Dopo l'articolo 41 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 41-bis. - Limitatamente alle operazioni di cui all'articolo
41 del presente decreto, gli Istituti ed Aziende di credito ammessi
ad operare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane sono
autorizzati, nelle more del completamento della documentazione di
rito, ad erogare ai mutuatari fino al 50 per cento del prestito
deliberato.
Il contributo statale in conto interessi sara' concesso da parte
della Cassa per il credito alle imprese artigiane a decorrere dalla,
data di effettiva erogazione, parziale o totale, dei prestiti da
parte degli Istituti ed Aziende di credito.
All'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 947, e' aggiunto il
seguente comma:
"Allo scopo di porre gli Istituti indicati dall'articolo 3 della
legge 19 dicembre 1956, n. 1524, in condizione di praticare i tassi
agevolati di cui al comma precedente, la Cassa per il credito alle
imprese artigiane a autorizzata a corrispondere agli Istituti stessi
un contributo in conto interessi nei limiti e con le modalita' che
saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio "".
"Art. 41-ter. - I finanziamenti a favore delle imprese industriali,
artigiane, commerciali, alberghiere, turistiche e dello spettacolo
danneggiate, ammesse ai benefici del presente decreto, possono avere
durata fino a 10 anni, anche in deroga alle norme di legge e di
statuto che disciplinano l'attivita' degli istituti e aziende di
credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale e con la
Cassa per il credito alle imprese artigiane".
L'articolo 43 e' sostituito dal seguente:
"I mutui concessi ai sensi del presente decreto possono essere
impiegati in tutto o in parte per la estinzione di passivita'
derivanti da mutui in essere alla data dell'evento calamitoso, con
scadenza nel 1966 e nel 1967, sempre che risulti che tali mutui sono
stati contratti per finalita' aziendali".
Dopo l'articolo 43 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 43-bis. - Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su
pegno di prima categoria, nonche' l'Istituto di credito delle Casse
rurali ed artigiane per conto delle proprie socie, sono autorizzati
ad operare, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che li
disciplinano, con il Mediocredito centrale per la concessione di
finanziamenti, con i benefici del presente decreto, a favore di
privati danneggiati, per il riacquisto di masserizie perdute o
danneggiate e per il ripristino di studi professionali e artistici
distrutti o danneggiati, ivi comprese le opere murarie.
Il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, fissera' i limiti
massimi dei finanziamenti predetti per ciascuna categoria".
"Art. 43-ter - Le imprese che usufruiscono del concorso statale nel
pagamento degli interessi, quale e' previsto nel presente decreto,
decadono dal beneficio ove cessino volontariamente la loro attivita'
ed a partire dal momento di cessazione di tale attivita'".
All'articolo 44, secondo comma, le parole: "dell'articolo 27," sono
sostituite dalle altre: "degli articoli 27 e 34,".
L'articolo 45 e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno finanziario
1967 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato da erogare in
sussidi o premi diretti a promuovere e sostenere iniziative in favore
delle imprese artigiane danneggiate.
La erogazione di detti premi e sussidi sara' effettuata in base a
criteri per la cui fissazione sara' sentito il Comitato centrale per
l'artigianato. Sui bollettini delle Camere di commercio competenti
per territorio verranno pubblicati gli elenchi delle imprese
artigiane, a favore delle quali verranno concessi il premio o il
sussidio di cui sopra.
I sussidi e premi possono essere erogati anche a favore delle
imprese danneggiate con sede nei territori delle Regioni a statuto
speciale".
All'articolo 46, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"La quota di lire 4 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo
1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, potra' essere utilizzata anche
per i finanziamenti destinati al potenziamento e sviluppo industriale
nelle province di Trento e Bolzano, limitatamente alle imprese
danneggiate".
L'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
"I contratti di locazione e sublocazione di immobili adibiti alle
attivita' delle aziende alberghiere, industriali, commerciali,
artigiane e dello spettacolo, danneggiate dagli eventi calamitosi di
cui al precedente articolo 1, sono prorogati al 31 dicembre 1968".
Dopo l'articolo 47 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 47-bis. - Le provvidenze e gli interventi di cui ai
precedenti articoli 27 e seguenti sono estesi alle societa'
cooperative ed ai loro consorzi danneggiati indipendentemente dai
requisiti e dai limiti di cui alla legge 16 settembre 1960, n. 1016".
"Art. 47-ter. - L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha
facolta' di autorizzare la sospensione della riscossione, fino al
30 giugno 1967, del canone e del sovracanone dovuti dalle rivendite
dei generi di monopolio danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al
precedente articolo 1. La sospensione e' disposta a richiesta dei
rivenditori danneggiati ed il recupero dei canoni e sovracanoni
sospesi sara' effettuato entro il 31 dicembre 1967.
I gestori di rivendite di generi di monopolio danneggiate dagli
eventi calamitosi di cui al precedente articolo I, possono altresi'
chiedere all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fino al
31 dicembre 1967, il trasferimento dei rispettivi esercizi
nell'ambito della stessa Provincia. L'autorizzazione relativa e'
subordinata all'esistenza delle condizioni prescritte per la
istituzione di una nuova rivendita nel punto designato".
Dopo l'articolo 48, sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 48-bis. - Ai capi-famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di
cui al precedente articolo 1 che abbiano perso vestiario o biancheria
o mobili e suppellettili dell'abitazione, e che non siano iscritti
nei ruoli dell'imposta complementare per l'esercizio 1966 per una
cifra superiore a lire 1.050.000, sara' corrisposto un contributo a
fondo perduto fino a lire 500.000.
Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 8 miliardi, che sara' iscritta nello
stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario
1967".
"Art. 48-ter - Il contributo di cui al precedente articolo 48-bis
e' corrisposto su domanda dei capi-famiglia interessati, da
presentarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con l'indicazione dell'entita' e del presumibile
valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle
suppellettili perduti, nonche' della posizione, per l'esercizio 1966,
agli effetti dell'imposta complementare.
Il prefetto della Provincia, assunte le necessarie informazioni,
determina il contributo tenendo conto delle sovvenzioni gia'
corrisposte per lo stesso titolo.
Il contributo e' corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno
ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in
quietanza di contabilita' speciale intestata alle medesime,
dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero
dell'interno, e' autorizzato a emettere, anche in deroga alle
disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilita'
generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei
rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato".
L'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni, da iscriversi nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno
finanziario 1966, per provvedere a spese, anche di carattere
generale, e contributi ai fini del recupero e del ripristino del
patrimonio archivistico dello Stato, delle Province, dei Comuni e
degli altri enti pubblici, nonche' degli archivi privati di notevole
interesse storico danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al
precedente articolo 1.
Per l'esecuzione dei lavori in economia relativi al ripristino dei
patrimonio archivistico dello Stato, danneggiato dagli eventi
calamitosi di cui al precedente articolo 1, non e' richiesto il
parere del Consiglio di Stato previsto dalle norme vigenti".
All'articolo 52, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Alle Province ed ai Comuni compresi nel territori indicati nei
decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma
dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, e'
concesso, per il sesto bimestre 1966 e per Vanno 1967, un contributo
dello Stato a compensazione delle minori entrate tributarie
riscuotibili mediante ruolo, nonche' delle minori entrate derivanti
dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da
riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della legge 4
marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni";
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La misura dei contributo e determinata in base alle entrate
accertate nel 1966 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il
contributo speciale di cura, e in base al gettito dell'anno 1965,
aumentato dello incremento verificatosi nell'ultimo biennio, per le
imposte di consumo".
All'articolo 53, al n. 1), il capoverso e' sostituito dal seguente:
"I Consigli di amministrazione delle Universita' e degli Istituti
universitari sono autorizzati ad adottare deliberazioni, senza la
osservanza delle norme di cui all'articolo 51 dei testo unico
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, limitatamente
alle spese che si rendono necessarie per la riparazione dei danni
arrecati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo I, e
per il ripristino delle attrezzature didattico-scientifiche e
bibliografiche";
al n. 3), il primo e il secondo capoverso sono sostituiti dai
seguenti:
"I lavori di competenza delle Soprintendenze ai monumenti, alle
gallerie ed alle antichita', anche a competenza mista, sono
qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento
approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti
lavori, da eseguirsi con le somme stanziate dal presente decreto e
con quelle disposte con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914,
limitatamente ai territori indicati nei decreti del Presidente della
Repubblica emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del
predetto decreto-legge, sono sospesi i controlli preventivi per i
lavori disciplinati dal menzionato regio decreto 22 aprile 1886, n.
3859, ed il limite di spesa stabilito dallo articolo 1 del
regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.
Ove richiesto, le relative aperture di credito sono disposte
indipendentemente dalla approvazione del progetto";
al n. 4) il primo capoverso e' sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28
settembre 1919, n. 2539, il soprintendente bibliografico di Bologna e
il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono
provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura,
alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera,
occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale
bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non
statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di
opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e
per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato
regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859";
il n. 5) e' sostituito dal seguente:
"5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le
scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalita'
stabilite dalle leggi 26 gennaio 1962, n. 17, e 26 gennaio 1963, n.
47, lire 1.000 milioni";
All'articolo 54, tra le parole: "Firenze" e "Siena", e' inserita la
parola: "Pisa,".
L'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
"Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, comma terzo
e quarto, della legge 21 luglio 1960, n. 739, sostituito
dall'articolo 5 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, in tutti i
territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica
emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9
novembre 1966, n. 914, e' concessa la sospensione della riscossione
delle rate di dicembre 1966 e di febbraio 1967 dei ruoli esattoriali
concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione contro le
malattie e per l'assicurazione per la invalidita' e la vecchiaia e
per l'ENAOLI dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali.
Salvo quanto disposto dal successivo articolo 56, lo importo delle
rate sospese dei ruoli anzidetti e' riscosso cumulativamente con le
rate di agosto e di ottobre 1967 riguardanti gli stessi contributi".
All'articolo 56, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
artigiani ed esercenti attivita' commerciali, titolari di azienda e
rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie
e per l'invalidita' e la vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre
1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4
luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n.
613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi
calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono esonerati dal
pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per
l'ENAOLI, limitatamente ai due dodicesimi del carico contributivo
dell'anno 1966 ed ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno
1967".
Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Le quote dei contributi per l'assicurazione per la invalidita' e
la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli
artigiani e degli esercenti le attivita' commerciali, che formano
oggetto di esonero, ai sensi del primo comma, sono accreditate
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei
rispettivi assicurati alle scadenze delle relative rate esattoriali
in cui opera l'esonero.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei
confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, colpiti dalla
catastrofe del Vajont, al quali, ai sensi della legge 31 marzo 1964,
n. 357, e' stato concesso l'esonero dal pagamento dei contributi
previdenziali, nei modi e nei limiti dei provvedimenti di esonero
adottati".
L'articolo 57 e' sostituito dal seguente:
"L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro
il termine di novanta giorni dalla data del presente decreto.
Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco
comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto degli
eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1".
All'articolo 58, primo comma, le parole: "30 giugno 1967" sono
sostituite dalle altre: "31 dicembre 1967".
All'articolo 59, primo comma, dopo le parole: "della legge 15
maggio 1954, n. 234", sono inserite le altre:
"nonche' nelle province di Gorizia, Latina e Nuoro".
All'articolo 60, primo comma, le parole: "un assegno di lire
1.000", sono sostituite dalle altre: "un assegno di lire 1.100".
All'articolo 62, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per le Province nelle quali sono compresi i territori indicati nei
decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma
dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, la
Gestione case per lavoratori e' autorizzata a deliberare, anche in
deroga alle vigenti disposizioni di legge, le procedure e le
modalita' piu' idonee per l'immediata esecuzione dei programmi di
costruzione finanziati o da finanziare in base alla legge 14 febbraio
1963, n. 60. Le relative deliberazioni della Gestione case per
lavoratori, che possono derogare anche alle norme relative agli
organi incaricati dell'esecuzione dei programmi nelle singole
Province, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e
per i lavori pubblici".
Al titolo che precede l'articolo 64, sono aggiunte le parole: ",
della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato".
All'articolo 64, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"In relazione agli eventi calamitosi di cui al precedente articolo
1, e' autorizzata la spesa di lire 6.840 milioni da iscriversi nello
stato di previsione del Ministero della difesa, in ragione di lire
1.840 milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire 5 miliardi per
l'anno finanziario 1967, per: ";
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) manutenzione, riparazione e gestione degli automotomezzi, dei
natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso e
di bonifica dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui al
precedente articolo 1; noleggio di mezzi speciali".
Dopo l'articolo 64, sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 64-bis. - E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da
iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per
l'anno 1966, per provvedere alla riparazione e al riattamento di
caserme della Guardia di finanza danneggiate, alla ricostituzione di
mezzi e scorte di materiali, nonche' alla riparazione degli
automezzi, dei natanti e degli aeromobili, in dotazione al Corpo,
impiegati nelle operazioni di soccorso".
"Art. 64-ter. - E' autorizzata la spesa di lire 60 milioni, da
iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste per l'anno 1966, per provvedere alla riparazione ed al
riattamento di alloggi del Corpo forestale dello Stato danneggiati,
alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali, nonche' alla
riparazione degli automezzi in dotazione al Corpo, impiegati nelle
operazioni di soccorso".
All'articolo 65, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Per provvedere ai lavori occorrenti per il ripristino degli
edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena, danneggiati
dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, e
all'acquisto e alla riparazione di mobili, attrezzature, casermaggio
e macchinario danneggiati dai suddetti eventi e' autorizzata la spesa
di lire 2.1.00 milioni da iscriversi nello stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1966, con la
seguente ripartizione:"
All'articolo 67, le parole "dei Tribunali" sono sostituite dalle
altre: "degli Uffici giudiziari".
All'articolo 68, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 5 miliardi
autorizzata con l'articolo 18 del decreto-legge 9 novembre 1966, n.
914, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato viene accordata
una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 14.500 milioni, per
far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli
impianti danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente
articolo 1, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire
danni della stessa natura, e alle spese da sostenere in dipendenza
dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei
fabbricati-alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e
materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi sostitutivi sui
tronchi di linea interrotti, nonche' per indennizzi".
All'articolo 69, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e'
autorizzato ad erogare contributi finanziari fino alla concorrenza
di lire 2 miliardi alle ferro-tramvie in concessione, escluse le
aziende municipalizzate, per la riparazione dei danni arrecati
dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 agli
impianti ed al materiale mobile e di esercizio";
al quarto comma, le parole: "degli impianti aeronautici
danneggiati" sono sostituite dalle altre: "degli aeroporti e degli
impianti e attrezzature aeroportuali danneggiati".
All'articolo 70, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"E' concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per
provvedere al ripristino e alla riparazione, anche con eventuali
modifiche, degli immobili e degli impianti postali, telegrafici e
radioelettrici, dei materiali, del mobilio e degli automezzi
danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo
1, nonche' alle spese da sostenere in dipendenza di detti eventi
per ricostruzione e riparazione dei fabbricati-alloggi, per
ricostituzione delle scorte di materie, di materiali e dei mezzi di
esercizio".
All'articolo 71, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da stanziarsi nello
stato di previsione della spesa del Ministero della marina
mercantile per l'anno finanziario 1966, per la concessione di
contributi ai pescatori, soci di cooperative ed autonomi, che
abbiano subito danni ai natanti, alle reti, impianti ed altre
attrezzature da pesca a bordo e a terra, in conseguenza degli
eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1.".
All'articolo 72, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Lo stanziamento sara' utilizzato per anticipazioni ad istituti
per l'esercizio del credito peschereccio, con i quali il Ministro
per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro,
stipulera' apposite convenzioni soggette al trattamento tributario
previsto dallo ultimo comma a dell'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1457. Sulla base di tali convenzioni gli istituti
destineranno le somme tra loro ripartite alla concessione, di mutui
per finanziare la ricostruzione e la riparazione di natanti ed
impianti, di reti ed attrezzature a bordo e a terra, distrutti,
danneggiati o perduti".
L'articolo 74 e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la spesa di lire 50 milioni da iscriversi nello
stato di previsione del Ministero della marina mercantile in
ragione di lire 10 milioni e di lire 40 milioni rispettivamente
negli anni finanziari 1966 e 1967, per provvedere alle spese
relative all'uso e alla vigilanza del demanio marittimo in
relazione alle eccezionali esigenze derivanti dagli eventi
calamitosi di cui al precedente articolo 1".
All'articolo 76, primo comma, il primo periodo e' sostituito dal
seguente:
"Per il ripristino delle strutture immobiliari, degli impianti e
degli arredamenti e per la ricostituzione degli allestimenti
scenici perduti danneggiati per effetto degli eventi calamitosi di
cui al precedente articolo 1, sono autorizzati seguenti contributi
straordinari".
All'articolo 77, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il Ministero della sanita' e' autorizzato a concedere alle
Amministrazioni ospedaliere, comprese quelle degli ospedali
psichiatrici, ai Consorzi provinciali antitubercolari, alla Croce
rossa italiana, all'Opera nazionale maternita' e infanzia, agli
Istituti zooprofilattici, contributi per la riparazione dei danni
subiti dagli edifici e dalle attrezzature per effetto degli eventi
calamitosi di cui al precedente articolo 1, fino a un ammontare
complessivo non superiore a lire 2 miliardi 200 milioni".
Dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
"I medici ed i veterinari provinciali sono autorizzata a
corrispondere i contributi con ordinativi di pagamento tratti sui
fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo di lire
50 milioni che il Ministero della sanita' e' autorizzato ad
emettere in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni
e nell'articolo 285 del regolamento di contabilita' generale dello
Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la
parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a
favore dello stesso funzionario".
All'articolo 78, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Per far fronte alle esigenze straordinarie della tutela della
salute pubblica e della profilassi della afta epizootica, della
brucellosi, della peste suina e di altre malattie infettive e
diffusive degli animali e' autorizzata la spesa di lire 150
milioni.
Per la concessione di contributi agli enti pubblici che svolgono
interventi corrispondenti a quelli indicati nel precedente comma e'
autorizzata la spesa di lire 150 milioni.
Per la concessione di contributi ai Comuni per il ripristino e
per operazioni straordinarie di disinfezione dei pubblici mattatoi
e di altre opere igieniche di interesse veterinario, danneggiati
dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, e'
autorizzata la spesa di lire 100 milioni.
La concessione e la liquidazione di contributi, limitatamente a
quelli previsti dal precedente comma, sono effettuate
contestualmente, previo accertamento dei danni o valutazione della
spesa da parte del veterinario provinciale.
I pagamenti delle spese dei contributi previsti dal presente
articolo possono essere disposti anche dai veterinari provinciali
sulle aperture di credito effettuate in loro favore dal Ministero
della sanita'.
Nei casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio sia
pericoloso per la diffusione delle malattie infettive degli
animali, per gli acquisti di materiale profilattico occorrente per
gli interventi previsti dal presente articolo, il limite di spesa
previsto dal regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato
dalla legge 3 febbraio 1952, n. 133, e' elevato a lire 10 milioni".
All'articolo 79, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"In deroga alte disposizioni vigenti, il Ministero della sanita'
puo' autorizzare i titolari di officine farmaceutiche a fare
eseguire presso officine di terzi la produzione di specialita'
medicinali e prodotti similari regolarmente registrati, ove non
siano in grado di continuarne la produzione a causa di danni subiti
dagli edifici e dagli impianti in occasione degli eventi calamitosi
di cui al precedente articolo 1".
L'articolo 80 e' sostituito dal seguente:
"E' istituita, limitatamente al periodo d'imposta 1967 e, per i
soggetti, tassabili in base a bilancio, all'esercizio sociale che
si chiude nel 1967, una addizionale straordinaria da applicarsi
nella misura di centesimi dieci per ogni lira dei seguenti tributi:
1) imposta sul reddito dei fabbricati; imposta speciale sul
reddito dei fabbricati di lusso; imposta sui redditi di ricchezza
mobile, ad eccezione di quella di i categoria C/2 liquidata con
l'aliquota del 4 per cento; imposta complementare progressiva sul
reddito complessivo e addizionale all'imposta medesima; imposta
sulle societa';
2) imposte, sovrimposte, addizionali, tasse e contributi
comunali e provinciali riscuotibili per ruolo, ai - sensi del testo
unico della finanza locale approvato con - regio decreto 14
settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte;
imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e
contributi di miglioria, anche nella ipotesi di versamento diretto
in tesoreria, limitatamente alla quota del tributo dovuto per
l'anno 1967. Sono escluse dall'addizionale le sovrimposte comunali
e provinciali sul reddito dominicale dei terreni e l'imposta di
patente;
3) imposta camerale; contributo speciale di cura;
4) imposte sostitutive delle imposte sui redditi di ricchezza
mobile, complementare e relative addizionali e dell'imposta di
famiglia, dovute sulla indennita' mensile spettante ai membri del
Parlamento, nonche' sulle indennita' e sugli assegni spettanti ai
membri della Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali
delle altre Regioni a statuto speciale.
E' altresi' istituita un'addizionale straordinaria alle imposte
dovute sulle donazioni, sul valore globale dell'asse ereditario e
sulle successioni, nelle seguenti misure:
a) 8 centesimi per ogni lira d'imposta, quando il valore
dell'asse o della donazione sia superiore a lire 5 milioni, ma
inferiore a lire 15 milioni;
b) 12 centesimi per ogni lira d'imposta quando il valore
dell'asse o della donazione non sia inferiore a lire 15 milioni.
L'addizionale di cui al comma precedente si applica alle
successioni che si aprono e agli atti di donazione posti in essere
nell'anno 1967.
I proventi derivanti dall'applicazione del presente articolo e
dall'applicazione del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, sono
destinati a sopperire agli oneri dipendenti dagli eventi calamitosi
di cui al precedente articolo 1 e sono riservati esclusivamente
all'Erario dello Stato".
Gli articoli 81 e 82 sono soppressi.
Dopo l'articolo 83, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 83-bis. - E' data facolta' al Ministro per le finanze di
concedere, con propri decreti, l'esonero del pagamento dei dazi
doganali per i materiali e gli strumenti scientifici inviati in
dono dall'estero e giunti nel periodo fra il 10 novembre 1966 e il
15 dicembre 1966 a Province, Comuni, Ospedali ed Universita'".
All'articolo 84, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'introito lordo degli spettacoli cinematografici, compresi gli
spettacoli misti di cinematografo e di avanspettacolo, dati nella
giornata indetta a favore dei sinistrati dei territori indicati nei
decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a
norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, e'
esente dai diritti erariali e dalla imposta generale sull'entrata".
All'articolo 87, le parole: "dell'addizionale istituita con il
presente decreto" sono sostituite dalle altre: "delle addizionali
istituite con il presente decreto".
L'articolo 88 e' soppresso.
Dopo l'articolo 88 e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 88-bis. - Con decreto dei Ministri competenti e' assegnata
alle Regioni e Province a statuto speciale, nei cui territori si
siano verificati gli eventi calamitosi di cui agli articoli
precedenti, una quota parte degli stanziamenti autorizzati dal
presente decreto e dal decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, in
relazione alle materie su cui le Regioni e le Province medesime
hanno competenza legislativa primaria in base ai rispettivi
Statuti.
I poteri amministrativi previsti dal presente decreto e dal
decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, e dalle norme in essi
richiamate, sono esercitati, nelle materie su cui le Regioni e le
Province a statuto speciale hanno competenza legislativa, dagli
organi regionali o provinciali competenti".