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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912,
concernente norme per l'erogazione della integrazione del prezzo ai
produttori di olio di oliva nonche' modificazioni al regime fiscale
degli oli, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 10, primo comma, le parole "di cui al successivo
articolo 43" sono sostituite con le altre "di cui al successivo
articolo 46";
All'articolo 12, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Chiunque per effetto delle false dichiarazioni di cui al primo
comma del presente articolo ottiene le integrazioni e gli indennizzi
previsti dal presente decreto, e' punito con la reclusione da 1 a 5
anni e con la multa da lire 24.000 a lire 120.000".
All'articolo 14, dopo il primo comma, sono inseriti i commi
seguenti:
"Sono valide anche le domande presentate entro il 30 novembre 1966.
"L'indennizzo di cui all'articolo 10 e' concesso anche ai detentori
di olio ottenuto da olive della campagna 1966-67 che abbiano
acquistato il prodotto prima della entrata in vigore del presente
decreto ed abbiano denunziato la quantita' posseduta ai sensi del
successivo articolo 47".
All'articolo 15, primo comma, numero 9), le parole "da due
rappresentanti" sono sostituite con le altre "da tre
rappresentanti". Dopo l'articolo 17, e' aggiunto il seguente
articolo:
Art. 17-bis. - "I prezzi di intervento e quelli indicativi di
mercato fissati per gli oli di oliva e di sansa di oliva in sede
comunitaria debbono intendersi al netto delle imposte.
"In conseguenza, ai prodotti suddetti, sia nella fase di consegna
agli organismi di intervento e sia nella fase di commercializzazione,
in cui entrano in funzione i prezzi indicativi di mercato, dovra'
essere applicata sui prezzi stabiliti dalla Comunita' una
maggiorazione fissa di lire 14 per chilogrammo, pari alla misura
della imposta di fabbricazione disposta a carico degli stessi
prodotti con il precedente articolo 17".
All'articolo 22, primo comma, le parole "e dai sottoprodotti
ottenuti negli stessi stabilimenti" sono sostituite con le altre ",
dall'olio di semi grezzo, dall'olio di semi rettificato e dai
sottoprodotti della lavorazione dell'olio di oliva, dell'olio di
sansa di oliva e dell'olio da semi ottenuti negli stessi
stabilimenti".
All'articolo 23, e' aggiunto il seguente comma:
"La produzione e la raffinazione dell'olio da semi in stabilimenti
nei quali si produce, si raffina o comunque si lavora olio d'oliva o
olio estratto dalla sansa di oliva, devono essere effettuate in tempi
distinti oppure con impianti sistemati in locali separati".
All'articolo 38, e' aggiunto il seguente comma:
"Le penalita' di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un quarto
quando le inadempienze siano state commesse da frantoiani che
lavorano per conto di terzi".
All'articolo 39, le parole "Le disposizioni di cui agli articoli
12, 34, 36, 37, 38 e 47" sono sostituite con le altre "Le
disposizioni di cui agli articoli 12, 34, 36, 37, 38 e 43".
L'articolo 43 e' sostituito dal seguente:
"Le domande di cui all'articolo 3 possono essere presentate per il
tramite degli assuntori di servizi contemplati dall'articolo 10 della
legge 13 maggio 1966, n. 303, di cui l'AIMA si avvale per
l'esecuzione dei propri compiti di organismo di intervento e per gli
specifici fini di cui all'articolo 11 del regolamento comunitario
136/66.
"Gli assuntori di servizi corrispondono ai produttori dell'olio,
all'atto della consegna del prodotto, sia il prezzo di intervento che
l'integrazione.
"A questo fine, ogni a n servizio chiede all'ispettorato
provinciale dell'alimentazione di certificare sulla domanda di
integrazione che i dati ivi contenuti corrispondono a quelli
risultanti dalle copie a ricalco delle pagine del registro di
lavorazione di cui al terzo comma dell'articolo 7.
"L'integrazione relativa al prodotto conferito ad ammassi volontari
e' corrisposta dall'AIMA, per mezzo degli Ispettorati provinciali
dell'alimentazione, direttamente ai conferenti".
All'articolo 44:
le parole "lire 6.000 per quintale" sono sostituite con le altre
"lire 3.000 per quintale".
e' aggiunto il seguente comma:
"E' abrogato l'articolo 6 della legge 16 giugno 1960, n. 623".
All'articolo 46, secondo comma, le parole "di cui al terzo comma"
sono sostituite dalle altre "di cui al secondo comma".
All'articolo 47, e' aggiunto il seguente comma:
"Nell'eventualita' che la denunzia prescritta nel presente articolo
non sia stata presentata, l'Ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione deve considerare valida, per il calcolo delle giacenze,
la denunzia presentata all'ispettorato provinciale dell'alimentazione
ai sensi del precedente articolo 14".