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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1967, nel periodo indicato nel successivo comma,
l'ora normale e' anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti.
La data di inizio dell'ora legale, compresa nel periodo 31 marzo-10
giugno, e quella di cessazione, compresa nel periodo 20 settembre-31
ottobre, sono annualmente fissate con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per
l'industria e commercio, per la pubblica istruzione, per il lavoro e
la previdenza sociale, per il turismo e lo spettacolo.
Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di
dicembre dell'anno precedente a quello cui il periodo si riferisce.
E' abrogata la legge 14 maggio 1965, n. 503.