Legge Ordinaria n. 1147 del 23/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1966 n. 329)
Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  82 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione  degli  organi delle Amministrazioni comunali, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
sostituito dai seguenti:

  Articolo   82.   -   "Le   deliberazioni  adottate  in  materia  di
eleggibilita'  dal  Consiglio  comunale,  ovvero, in via surrogatoria
dalla  Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo
tutorio,  ai  sensi  dell'articolo  75,  possono  essere impugnate da
qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia
diretto  interesse,  davanti ai Tribunale civile della circoscrizione
territoriale in cui e' compreso il Comune medesimo. La impugnativa e'
proposta  con  ricoso,  che  deve essere depositato nella Cancelleria
entro   trenta  giorni  dalla  data  finale  di  pubblicazione  della
deliberazione,  ovvero dalla data della notificazione di essa, quando
sia necessaria.
  La   deliberazione   adottata  in  via  surrogatoria  dalla  Giunta
provinciale  amministrativa o da altro competente organo tutorio deve
essere  immediatamente  comunicata  al sindaco e pubblicata nell'albo
pretorio  del  Comune  entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura
del  segretario  comunale  che  ne  e' il responsabile. Il termine di
trenta  giorni,  stabilito  ai  fini  della  impugnativa  di  cui  al
precedente   comma,   decorre   dall'ultimo   giorno   dell'anzidetta
pubblicazione.   La  impugnativa  delle  deliberazioni  adottate  dal
Consiglio comunale puo' essere promossa anche dal prefetto.
  Il  presidente  del  Tribunale,  con  decreto,  fissa la udienza di
discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del
giudice  relatore.  Il  ricorso,  unitamente al decreto di fissazione
della  udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto,
entro  dieci  giorni dalla data della comunicazione del provvedimento
presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei
dieci  giorni  successivi alla data di notificazione, deve essere poi
depositata  nella Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia
del  ricorso  e  del  decreto  con  la  prova  dell'avvenuta notifica
giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.
  La  parte  contro  la  quale  il  ricorso  e'  diretto,  se intende
contraddirvi,  deve  farlo  mediante  controricorso, da depositare in
Cancelleria,  coi  relativi  atti  e documenti, entro quindici giorni
dalla data della ricevuta notificazione.
  Tutti  i  termini  di  cui  sopra  sono  perentori, e devono essere
osservati sotto pena di decadenza.
  All'udienza stabilita, il Tribunale, udita la relazione del giudice
all'uopo  delegato,  sentiti,  il  pubblico ministero nelle sue orali
conclusioni,   e  le  parti  se  presenti,  nonche'  i  difensori  se
costituiti,  subito  dopo la discussione decide la causa in Camera di
consiglio,  con  sentenza  il cui dispositivo e' letto immediatamente
alla udienza pubblica dal presidente.
  Qualora  il  Collegio ritiene necessario disporre mezzi Istruttori,
provvede  al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e
per  qualsiasi  altro  accertamento  il  giudice relatore; e fissa la
nuova  udienza  di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio
si  applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le
norme   del   Codice   di  procedura  civile:  tutti  i  termini  del
procedimento sono pero' ridotti alla meta'.
  La  sentenza  e' depositata in Cancelleria entro dieci giorni dalla
data  della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia
a  cura  del  cancelliere  al  sindaco,  perche'  entro  24  ore  dal
ricevimento  provveda  alla  pubblicazione  per  quindici  giorni del
dispositivo  nello  albo pretorio a mezzo del segretario comunale che
ne e' diretto responsabile".

  Articolo  82/2.  -  "Le  sentenze  pronunciate  in  primo grado dal
Tribunale  possono  essere impugnate con appello alla Corte d'appello
territorialmente  competente,  da  qualsiasi  cittadino  elettore del
Comune,   o  da  chiunque  altro  vi  abbia  diretto  interesse,  dal
procuratore  della  Repubblica,  e  dal  prefetto  quando ha promosso
l'azione  di  ineleggibilita'. La impugnazione si propone con ricorso
che  deve  essere  depositato nella Cancelleria della Corte, entro il
termine  di  giorni  venti dalla notifica della sentenza, da parte di
coloro  per  i  quali e' necessaria la notificazione; entro lo stesso
termine   decorrente   dall'ultimo  giorno  della  pubblicazione  del
dispositivo della sentenza medesima nell'albo pretorio del Comune per
ogni  altro  cittadino  elettore o diretto interessato. Il presidente
fissa  con  decreto  l'udienza  di  discussione della causa in via di
urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore.
  Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve
essere  notificato,  a  cura  dell'appellante, alle parti interessate
entro  dieci  giorni dalla data della comunicazione del provvedimento
presidenziale.
  Nel  giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano
le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo
grado".

  Articolo  82/3.  -  "Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla
Corte   di   appello,   possono  essere  impugnate  con  ricorso  per
Cassazione,  dalla  parte  soccombente,  e  dal  procuratore generale
presso   la   Corte   di  appello,  entro  venti  giorni  dalla  loro
notificazione.  Il  presidente della Corte di cassazione, con decreto
steso  in  calce  al  ricorso  medesimo,  fissa, in via di urgenza la
udienza  di  discussione.  Per quanto non diversamente disposto dalla
presente  legge, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del
Codice  di  procedura  civile:  tutti i termini del procedimento sono
pero' ridotti alla meta'.
  La sentenza e' Immediatamente pubblicata".
 

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