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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
sostituito dai seguenti:
Articolo 82. - "Le deliberazioni adottate in materia di
eleggibilita' dal Consiglio comunale, ovvero, in via surrogatoria
dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo
tutorio, ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da
qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia
diretto interesse, davanti ai Tribunale civile della circoscrizione
territoriale in cui e' compreso il Comune medesimo. La impugnativa e'
proposta con ricoso, che deve essere depositato nella Cancelleria
entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della
deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando
sia necessaria.
La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta
provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve
essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo
pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura
del segretario comunale che ne e' il responsabile. Il termine di
trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al
precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta
pubblicazione. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal
Consiglio comunale puo' essere promossa anche dal prefetto.
Il presidente del Tribunale, con decreto, fissa la udienza di
discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del
giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto,
entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento
presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei
dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi
depositata nella Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia
del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica
giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.
La parte contro la quale il ricorso e' diretto, se intende
contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in
Cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni
dalla data della ricevuta notificazione.
Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere
osservati sotto pena di decadenza.
All'udienza stabilita, il Tribunale, udita la relazione del giudice
all'uopo delegato, sentiti, il pubblico ministero nelle sue orali
conclusioni, e le parti se presenti, nonche' i difensori se
costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in Camera di
consiglio, con sentenza il cui dispositivo e' letto immediatamente
alla udienza pubblica dal presidente.
Qualora il Collegio ritiene necessario disporre mezzi Istruttori,
provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e
per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la
nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio
si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le
norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del
procedimento sono pero' ridotti alla meta'.
La sentenza e' depositata in Cancelleria entro dieci giorni dalla
data della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia
a cura del cancelliere al sindaco, perche' entro 24 ore dal
ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del
dispositivo nello albo pretorio a mezzo del segretario comunale che
ne e' diretto responsabile".
Articolo 82/2. - "Le sentenze pronunciate in primo grado dal
Tribunale possono essere impugnate con appello alla Corte d'appello
territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del
Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal
procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso
l'azione di ineleggibilita'. La impugnazione si propone con ricorso
che deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, entro il
termine di giorni venti dalla notifica della sentenza, da parte di
coloro per i quali e' necessaria la notificazione; entro lo stesso
termine decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione del
dispositivo della sentenza medesima nell'albo pretorio del Comune per
ogni altro cittadino elettore o diretto interessato. Il presidente
fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via di
urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve
essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate
entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento
presidenziale.
Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano
le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo
grado".
Articolo 82/3. - "Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla
Corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per
Cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale
presso la Corte di appello, entro venti giorni dalla loro
notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto
steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza la
udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla
presente legge, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del
Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono
pero' ridotti alla meta'.
La sentenza e' Immediatamente pubblicata".