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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla
Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e
dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York il 21
marzo 1950.