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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
PROMULGA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire
all'Accordo relativo agli attrezzi speciali per il trasporto delle
derrate deperibili ed alla loro utilizzazione per i trasporti
internazionali di alcune di dette derrate, adottato a Ginevra il 15
gennaio 1962.