Legge Ordinaria n. 1195 del 29/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1967 n. 110)
Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  del  31  dicembre 1966 stabilito dall'articolo 1 della
legge  23  dicembre  1965,  n.  1417,  per l'applicabilita' in favore
dell'Ente  portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire
15  per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei
porti di Savona e Vado Ligure, e' ulteriormente prorogato di un anno.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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