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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dall'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1965, n. 1417, per l'applicabilita' in favore
dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire
15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei
porti di Savona e Vado Ligure, e' ulteriormente prorogato di un anno.