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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58,
modificato dalle leggi 28 luglio 1960, n. 777, 20 dicembre 1962, n.
1719, e 21 dicembre 1964, n. 1406, ferma restando la disposizione di
cui all'articolo 5 della legge 11 aprile 1964, n. 264, e' sostituito
dai seguenti:
"La facolta' concessa ai cancellieri dirigenti dall'articolo 99
dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745,
e' limitata nel senso che per ogni dattilografo giudiziario assunto
in applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive
modificazioni, ed entro trenta giorni dalla pubblicazione nel
Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del relativo
decreto di nomina in ruolo, dovra' cessare l'utilizzazione dell'opera
di un dattilografo non di ruolo nello stesso ufficio o, in mancanza,
nell'ufficio giudiziario che sara' indicato dal Ministero di grazia e
giustizia in relazione alle esigenze di servizio.
L'articolo 99 dell'Ordinamento sopra indicato e' abrogato a
decorrere dal 31 dicembre 1968".