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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e
all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a
partire dal 1 gennaio 1966, in lire 1.000.
Con decorrenza dalla data di cui al comma precedente la legge 24
luglio 1959, n. 701, e' abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 19)56
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - TAVIANI
- REALE - PRETI - COLOMBO
- RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE