Legge Ordinaria n. 1262 del 24/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1967 n. 32)
Parificazione alle cartelle fondiarie delle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  obbligazioni emesse dall'Istituto per il credito sportivo, ente
di diritto pubblico con sede a Roma, costituito con legge 24 dicembre
1957,  n.  1295,  sono  parificate  ad  ogni  effetto, escluso quello
tributario,  alle  cartelle  fondiarie.  Esse sono ammesse di diritto
alle  quotazioni  di  borsa,  sono  comprese  fra  i titoli sui quali
l'Istituto  di  emissione  ha  facolta'  di concedere anticipazioni e
possono  essere  accettate  quale deposito cauzionale dalle pubbliche
Amministrazioni.
  Gli  enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione
e  l'assistenza  sociale,  nonche'  gli enti morali sono autorizzati,
anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuto,
ad  investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni dell'Istituto
per il credito sportivo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1966

                               SARAGAT

                                               MORO - COLOMBO - REALE
                                                              - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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