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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le obbligazioni emesse dall'Istituto per il credito sportivo, ente
di diritto pubblico con sede a Roma, costituito con legge 24 dicembre
1957, n. 1295, sono parificate ad ogni effetto, escluso quello
tributario, alle cartelle fondiarie. Esse sono ammesse di diritto
alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali
l'Istituto di emissione ha facolta' di concedere anticipazioni e
possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche
Amministrazioni.
Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione
e l'assistenza sociale, nonche' gli enti morali sono autorizzati,
anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuto,
ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni dell'Istituto
per il credito sportivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO - REALE
- PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE