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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da ripartirsi in ragione
di lire un miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al
1971 per la costruzione, ampliamento e completamento a cura del
Ministero dei lavori pubblici di caserme e sedi di servizio per
l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica
sicurezza.
Le localita' nelle quali saranno eseguite le costruzioni di cui al
primo comma saranno stabilite d'intesa tra i Ministeri dell'interno e
dei lavori pubblici e, per la costruzione di caserme e sedi di
servizio per l'Arma dei carabinieri, d'intesa anche con il Ministero
della difesa.
Le somme predette saranno stanziate nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici.