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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ai fini della prosecuzione degli studi presso le Facolta' di
economia e commercio statali e libere e limitatamente alle materie
previste per i primi tre anni del corso di laurea, sono considerati
validi gli insegnamenti svolti e gli esami sostenuti dagli studenti
regolarmente iscritti al corso di laurea in economia e commercio,
funzionante in via di fatto, nella citta' dell'Aquila dall'anno
accademico 1961-62 all'anno 1964-65 incluso.
Gli studenti che si trovino nelle condizioni sopra riferite,
potranno avanzare domanda, corredata dalla necessaria documentazione,
all'Universita' da loro prescelta, entro 30 giorni dalla entrata in
vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE