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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato
da lire 500.
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il tesoro, saranno determinate le caratteristiche ed i
contingenti dei biglietti stessi.
La data dalla quale i biglietti di cui alla presente legge avranno
corso legale, ed il limite per il loro potere liberatorio, saranno
stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.