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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Agli ufficiali medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
si applicano i limiti di eta' per la cessazione dal servizio
permanente effettivo previsti per gli ufficiali medici del servizio
sanitario dell'Esercito, di cui alla tabella n. 1 allegata alla legge
18 ottobre 1962, n. 1499.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 aprile 1966
SARAGAT
MORO - TAVIANI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE