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La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore
dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (International
Development Association - IDA), della quale l'Italia e' entrata a far
parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato
e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.
Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura
di dollari U.S.A. 30 milioni, da corrispondersi in tre annualita' di
eguale importo a decorrere dal 1965.