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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del
Corpo della guardia di finanza e' cosi' sostituito:
"Ciascuna zona e' costituita dal comando, da un numero vario di
legioni, da un centro di addestramento e, di massima, da un nucleo
regionale di polizia tributaria. Ciascuna legione e' costituita dal
comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria,
stazioni navali, sezioni aeree e unita' minori. A decorrere dal
corrente anno accademico 1965-1966 l'Accademia e il comando scuole
sono equiparate ai comandi di zona. Il comando scuole ha alla
dipendenza la scuola sottufficiali e la legione allievi, che sono
costituite dal comando e da un numero vario di battaglioni e di
unita' minori, e la scuola di polizia tributaria. La scuola alpina,
la scuola nautica e la banda musicale del Corpo dipendono dal comando
della legione allievi.
I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per le
investigazioni ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza
economica della circoscrizione in cui operano.
Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono
costituiti dal comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni ed
unita' minori. Il nucleo centrale dipende direttamente dal comando
generale.
Le legioni, il nucleo centrale ed i nuclei regionali di polizia
tributaria, la scuola sottufficiali, la legione allievi e la scuola
di polizia tributaria sono comandi di Corpo. Hanno le funzioni di
comandante di Corpo il capo o il sottocapo di Stato maggiore del
comando generale e il vice comandante dell'Accademia.
Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di
polizia tributaria e' determinato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con
il Ministro per il tesoro, entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze - Guardia di
finanza - e dei contingenti di personale previsti dagli organici".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1966
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE