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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Puo' partecipare ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli
organici di cui alle tabelle A, B, F, G, R, S, T, U, annesse alla
legge 3 novembre 1961, n. 1255, il personale incaricato che alla data
del 1 novembre 1961, da cui ha effetto la legge stessa, non abbia
superato il quarantesimo anno di eta'.