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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli
istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varra'
61 fini dei rapporti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel
lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque
non superiore ad un anno.
Tale qualifica va trascritta sul libretto di lavoro, anche ai sensi
e per gli effetti di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e
successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1966
SARAGAT
MORO - GUI - Bosco
Visto, il Guardasigilli: REALE