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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, 6 sostituito dal seguente:
"Sono vietati la detenzione a scopo di commercio ed il commercio
dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che
abbiano subito trattamenti ed aggiunte non consentiti o che, anche se
rispondenti alle definizioni ed ai requisiti del presente decreto,
provengono da vitigni diversi dalla vitis vinifera, eccezion fatta
per i mosti ed i vini provenienti da determinati vitigni ibridi la
cui coltivazione potra' essere consentita con decreto del Ministro
per l'agricoltura e le foreste, in relazione alle particolari
condizioni ambientali di alcune zone ed alle caratteristiche
intrinseche dei vitigni stessi".