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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' possono
chiedere di adempiere anticipatamente agli obblighi di leva.
La domanda, corredata dal consenso del genitore che esercita la
patria potesta' o del tutore, e' presentata all'Ufficio militare di
leva o all'Ufficio di leva della capitaneria di porto nella cui
circoscrizione l'interessato ha la residenza.
I giovani riconosciuti idonei dal competente Consiglio di leva di
terra o di mare sono arruolati e incorporati in occasione della prima
chiamata alle armi.
Coloro che sono rinviati quali rivedibili, ai sensi dell'articolo
69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n.
237, non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano
trascorsi dodici mesi da quello precedente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1966
SARAGAT
MORO - TREMELLONI
Visto, il
Guardasigilli: REALE