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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n.
874, per la conclusione della rilevazione nazionale sullo stato
dell'edilizia scolastica e' prorogato al 31 gennaio 1967.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1966
SARAGAT
MORO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE