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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I segretari comunali e provinciali che sono segretari di Consorzi
di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico approvato con regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, possono
rogare, nell'esclusivo interesse dei Consorzi stessi, gli atti ed i
contratti di cui all'articolo 87 del suddetto testo unica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1966
SARAGAT
MORO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE