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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'articolo 50 della legge 3 agosto 1961, n. 833,
e' sostituito con il seguente:
"Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge possono fare domanda di impiego civile anche i
sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 maggio 1966
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE