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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 50 del testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente:
"Art. 50 (Pneumatici e sospensioni). - Le ruote degli autoveicoli,
dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei filoveicoli e dei rimorchi
debbono essere munite di pneumatici o di sistemi equivalenti.
Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sui
predetti veicoli dovranno essere in perfetta efficienza, privi di
lesioni che possano comprometterne la sicurezza. Il battistrada
dovra' avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua
larghezza e su tutta la sua circonferenza; l'altezza del rilievo non
dovra' in alcun punto essere inferiore ad un millimetro per gli
autoveicoli, motoveicoli, filoveicoli e rimorchi; e millimetri 0,50
per i ciclomotori.
Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli ed i rimorchi debbono
essere muniti di idonei organi di sospensione elastica, salvo che, in
relazione alle loro caratteristiche ed allo specifico uso cui sono
destinati, non venga riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici e
dal Ministero dei trasporti l'ammissibilita' di sospensioni rigide.
Chiunque circoli con uno dei veicoli indicati nei commi precedenti,
nel quale i pneumatici, o sistemi equivalenti, manchino o non siano
conformi alle disposizioni stabilite dal regolamento, ovvero i
pneumatici o le ruote non siano in perfetta efficienza, ovvero i
pneumatici siano consumati oltre il limite stabilito nel secondo
comma, o circoli con un veicolo mancante di organi di sospensione
elastica, a meno che siano riconosciute ammissibili sospensioni
rigide, e' punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000; per i
motoveicoli ed i ciclomotori si applica l'ammenda da lire 1.000 a
lire 5.000".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 maggio 1966
SARAGAT
MORO - MANCINI -
SCALFARO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE