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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1962, n.
1708, e' sostituito dal seguente:
"I ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili a norma
degli articoli seguenti".
E' abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre
1964, n. 1056.