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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Alla fine della lettera a) dell'articolo 10 della legge 1 marzo
1952, n. 113 - che sostituisce l'articolo 91 del regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165 - sono aggiunte le parole: "e della Corte
Costituzionale;".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE