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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 589 del Codice penale e' sostituito dal seguente:
"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con
la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque
anni.
Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu'
persone e di lesioni di una, o piu' persone, si applica la pena che
dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse
aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni
dodici".